Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16422 del 06/04/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16422 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE ROSA CRESCENZO N. IL 26/05/1976
avverso l’ordinanza n. 1033/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
06/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 06/04/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 6 giugno 2014 la Corte di appello di Napoli, in funzione
di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata da De Rosa Crescenzo,
volta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le
tre sentenze indicate nella richiesta, emesse le prime due dalla Corte di appello
di Salerno in data 8 maggio 2009 e 2 febbraio 2010 per i reati di cui agli artt.

emessa la terza dalla stessa Corte di appello di Napoli il 22 febbraio 2011 per il
reato di cui all’art. 629 cod. pen.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore avv. Michele Basile, l’interessato De Rosa, che ne ha chiesto
l’annullamento, denunciando, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod.
proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 81,
secondo comma, cod. pen. e 125, terzo comma, cod. proc. pen., con riguardo al
diniego della continuazione tra la condotta estorsiva giudicata con la terza
sentenza e quelle giudicate con le prime due.
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è basato su censure manifestamente infondate ovvero non
consentite in sede di legittimità.
2.

Il Giudice dell’esecuzione, facendo esatta interpretazione e corretta

applicazione dei principi costantemente affermati da questa Corte, ha
rappresentato, con argomentazioni logicamente congruenti ai dati di fatto tratti
dalle sentenze di condanna cui era riferita la richiesta, le ragioni della non
riconoscibilità del vincolo della continuazione tra le ripercorse condotte estorsive,
e segnatamente tra quelle giudicate con le due sentenze emesse dalla Corte di
appello di Salerno e quella giudicata con sentenza della Corte di appello di
Napoli.
Il Giudice, in particolare, ha annotato che, a differenza delle prime due, già
correttamente unificate dal giudice della cognizione perché inquadrate in uno
specifico contesto territoriale e riconducibili all’attività del clan camorristico
operante in Acerra, già legato al clan Grimaldi, la terza estorsione è stata
ricostruita nella pertinente sentenza di condanna, che ha escluso l’aggravante di
cui all’art. 7 legge n. 203 del 1991, come riconducibile a iniziativa personale
9

629 cod. pen. e 7 legge n. 203 del 1991, già unificati in sede di cognizione, ed

dell’istante, portata avanti dai familiari in corrispondenza del suo arresto e come
tale correlata a situazione contingente e a decisione autonoma, non inserita con
le altre nel medesimo, unitario e originario disegno criminoso.
3.

Tale valutazione resiste alle censure difensive, che, alla luce della

motivazione del provvedimento impugnato, sono prive di alcuna fondatezza
nell’operato riferimento a un generico programma delinquenziale di natura
estorsiva, oltre a svolgere -nell’espresso dissenso di merito, comunque estraneo
al sindacato di legittimità- considerazioni non correlate agli argomenti ritenuti di

4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché -valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a
escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità- al
versamento della somma, ritenuta congrua, di duemila euro alla cassa delle
ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 06/04/2017
Il Consigliere estensore
Angela Tardio

Il Presidente
Adeit T ni N l< / assorbente valenza nella decisione.

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