Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16422 del 05/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16422 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Altovino Filippo, nato a Riesi (CL) il 15/10/1956
avverso la sentenza 21/12/2011 della Corte d’appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Aldo Policastro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 21/12/2011, la Corte di appello di Genova, in

parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova in data 18/9/2008,
appellata dall’imputato e dal RG., esclusa l’ipotesi di cui al comma 2 dell’art.
648 cod. pen., aumentava la pena inflitta a Altovino Filippo per il reato di
ricettazione di un motociclo, rideterminandola in anni due di reclusione ed C.
600,00 di multa.

3.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato personalmente

Data Udienza: 05/04/2013

deducendo violazione delle legge penale e vizio della motivazione. In
particolare eccepisce che la Corte avrebbe dovuto dichiarare inammissibile
l’impugnazione del RG. per rinunzia in quanto il P.G. presente in udienza
aveva concluso per la conferma della sentenza di primo grado. Si duole,
inoltre, di violazione di legge, eccependo che erroneamente la Corte ha
escluso la circostanza attenuante speciale di cui al capoverso dell’art. 648

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è infondato

2.

Il fatto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale presente in udienza abbia chiesto la conferma della sentenza
appellata dal suo ufficio non costituisce rinunzia all’impugnazione e non
comporta

l’inammissibilità

dell’appello,

in

quanto

la

rinunzia

all’impugnazione è atto formale e deve rispettare le modalità di cui all’art.
589 cod. proc. pen. Al riguardo questa Corte ha statuito che la rinuncia
all’impugnazione è atto formale che non ammette equipollenti e, pertanto,
non danno luogo a rinuncia le conclusioni di udienza con cui il pubblico
ministero chieda la conferma della sentenza di condanna di primo grado,
gravata da un appello del suo ufficio in relazione alla quantificazione della
pena. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4512 del 21/01/2011 Ud.

(dep.

08/02/2011 ) Rv. 249496).
3.

Quanto alla riqualificazione del fatto operata dal giudice d’appello

che ha escluso l’ipotesi del fatto di lieve entità di cui al capoverso dell’art.
648 cod. pen., nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata
in quanto le valutazioni in merito della Corte d’appello sono fondate su
motivazione congrua e coerente con gli indirizzi giurisprudenziali della S.C.
che ha sempre escluso l’applicazione dell’attenuante speciale nel caso che il
valore del bene non sia perticolarmente lieve.
Infatti secondo l’insegnamento di questa Corte, in tema di ricettazione, il
valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della
valutazione dell’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel
senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la
2

cod. pen.

tenuità del fatto, risultando superflua ogni ulteriore indagine; soltanto se è
accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi
alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall’art. 133
cod. pen., che consentono di configurare l’attenuante “de qua”, e che va, al
contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo
strettamente obbiettivo (ad es., l’entità del profitto), sia sotto il profilo
soggettivo (ad es., capacità a delinquere dell’agente) (Cass. Sez. 2,

4.

Di conseguenza entrambi i motivi di ricorso dell’Altovino devono

essere rigettati. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il
provvedimento che rigetta il ricorso, la parte che lo ha proposto deve
essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso, il 5 aprile 2013
Il Consigliere estensore

I Presidente

Sentenza n. 28689 del 09/07/2010 Ud. (dep. 21/07/2010) Rv. 248214).

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