Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16421 del 06/04/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16421 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAZZELLA ANTONIO N. IL 30/09/1972
avverso l’ordinanza n. 285/2016 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
15/06/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 06/04/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15 giugno 2016 la Corte di appello di Napoli, in
funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata da Mazzella
Antonio, volta al riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen.
tra i reati giudicati con le due sentenze indicate nella richiesta, richiamate nella
premessa della medesima ordinanza ed emesse, la prima, dallo stesso Ufficio in

e possesso ingiustificato di chiavi alterate commessi il 24 ottobre 1995, e, la
seconda, dal Tribunale di Napoli il 23 novembre 2000 (irrevocabile il 3 febbraio
2001) per il reato di ricettazione commesso il 3 febbraio 1996, avuto riguardo
alla mancanza di specifici e concreti elementi dimostrativi della riconduzione dei
detti reati a una originaria ideazione e determinazione volitiva, seppure
programmata nelle sue linee essenziali.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore avv. Vincenzo Strazzullo, l’interessato Mazzella, che ne ha
chiesto l’annullamento sulla base di unico motivo, con il quale ha denunciato, ai
sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., erronea applicazione
della legge penale e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 81 cod.
pen. e 671 cod. proc. pen., dolendosi del mancato riconoscimento della unicità
del disegno criminoso tra i reati giudicati con le sentenze in oggetto.
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il Giudice dell’esecuzione, che ha preso in considerazione i reati, cui il
ricorrente ha riferito la sua richiesta, e i dati di fatto tratti dalle sentenze in atti,
ha plausibilmente ritenuto, seguendo linee argomentative congrue sul piano
logico e corrette in diritto, la non riconducibilità delle condotte illecite, pur di
identico tipo, a un medesimo disegno criminoso esistente sin dal momento in cui
era stato commesso il primo reato, annotando la mancanza di elementi probativi
in tal senso; valorizzando la distanza temporale tra le due ricettazioni;
giudicando le stesse (entrambe relative ad autovettura) frutto di decisioni
estemporanee e comunque autonome e correlate a occasionali circostanze
spazio-temporali, e sottolineando la evidente apprezzabilità, anche alla luce della
ripetuta commissione da parte dell’istante di reati contro il patrimonio attestata
2

data 8 novembre 2002 (irrevocabile il 21 ottobre 2003) per i reati di ricettazione

dalle emergenze del certificato del casellario giudiziale, di una generica
impostazione deviante dello stesso e rilevando che con la stessa non poteva
identificarsi il disegno criminoso unitario e originario integrante la continuazione
nel reato.
3. Tale valutazione resiste alle censure difensive, che, alla luce della
motivazione del provvedimento impugnato, sono prive di alcuna fondatezza,
oltre a essere nella sostanza generiche, non opponendo il ricorrente elementi
specifici di valutazione in ordine all’affermata esistenza di un originario disegno

sindacato di legittimità- considerazioni non correlate agli argomenti ritenuti di
assorbente valenza nella decisione.
3. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché -valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a
escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità- al
versamento della somma, ritenuta congrua, di duemila euro alla cassa delle
ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 06/04/2017

delittuoso e svolgendo -nell’espresso dissenso di merito, comunque estraneo al

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