Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16420 del 05/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16420 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Filippone Sergio, nato a Torino il 31/12/1969
avverso la sentenza 23/2/2012 del Gup presso il Tribunale di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Aldo Policastro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 23/2/2012, il Gup del Tribunale di Torino

applicava, ex art. 444 c.p.p., a Filippone Sergio la pena di anni uno di
reclusione ed €.120,00 di multa, per i reati di furto, resistenza e
danneggiamento.
2.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, dolendosi che sia

stata posta a suo carico ogni spesa che non possa essere ricondotta alle
spese del procedimento e chiedendo l’annullamento della sentenza in parte
qua.

Data Udienza: 05/04/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è infondato.

2.

Nel caso di specie il ricorrente si duole di una disposizione accessoria

del dispositivo con la quale il giudice ha posto a suo carico ogni spesa che
proc. pen.
3.

Orbene non v’è dubbio che la sentenza rispetti il dato normativo non

avendo il Gup condannato l’imputato al pagamento delle spese del
procedimento. L’art. 445 cod. proc. pen. esclude che l’imputato che accede
al rito dell’applicazione della pena a richiesta possa essere condannato al
pagamento delle spese processuali, ma non esclude che possano essere
poste a carico dell’imputato altre spese dovute per legge, come per es. le
spese di custodia cautelare e di confisca che vengono liquidate in fase
esecutiva.
4.

Ha osservato al riguardo questa Corte che in tema di

patteggiamento, l’imputato non deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali soltanto quando la pena detentiva applicata non supera i
due anni, mentre in ogni caso devono essere poste a suo carico le spese di
mantenimento in carcere conseguenti all’esecuzione della disposta custodia
cautelare (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 8077 del 18/12/2007 Cc. (dep.
22/02/2008) Rv. 238961).
5.

In ogni caso trattandosi di condanna generica ad ogni spesa non

rientrante nelle spese del procedimento, si tratta di una condanna astratta
che è inidonea ad incidere concretamente sui diritti del ricorrente. Di

conseguenza il ricorso deve rigettato.
6.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

2

non possa essere ricondotta alle spese del procedimento ex art. 445 cod.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso, il 5 aprile 2013

Presidente

Il Consigliere estensore

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