Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1642 del 15/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1642 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIANPAOLO MICHELE N. IL 29/10/1964
avverso la sentenza n. 685/2011 TRIBUNALE di FERRARA, del
06/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 15/11/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1.11 Tribunale di Ferrara, con sentenza emessa il 06/06/2011, dichiarava
Michele Giayipaolo colpevole dei reati di cui agli artt. 24 d.P.R. 164/1956; 2
d.P.R. 462/2001 (come contestati ‘ in atti) e lo condannava alla pena di C
2000,00 quanto alla contravvenzione di cui all’art. 24 d.P.R. 164/1956 e di C
600,00 di ammenda quanto alla contravvenzione di cui all’art. 2 d.P.R.
2. L’interessato proponeva Appello – qualificato ricorso per Cassazione, ex
art. 568, comma 5, cod. proc. pen. – deducendo censure varie sulla
responsabilità penale dell’imputato e sul trattamento sanzionatorio.
3. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche ed infondate. Il Tribunale
ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione; ivi compresa la
sussistenza della responsabilità penale ed il trattamento sanzionatorio (vedi
sentenza impugnata pagg. 1 – 3).
3.1. La censura relativa all’omesso rinvio dell’udienza per impedimento del
difensore è del tutto generica, non essendo indicati con precisione i termini
fattuali della dedotta eccezione.
4. La manifesta infondatezza del ricorso preclude la possibilità di rilevare e
dichiarare la prescrizione del reato maturata il 04/09/2012, epoca successiva alla
decisione impugnata emessa il 06/06/2011 [sez. U. sent. n. 32 del 21/12/2000;
sez. U. sent. n. 23428 del 22/06/2005].
5.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Michele
Giampaolo con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e
della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 15 Novembre 2013
Il Componente estensore
Presidente
462/2001.