Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1642 del 15/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 1642 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIANPAOLO MICHELE N. IL 29/10/1964
avverso la sentenza n. 685/2011 TRIBUNALE di FERRARA, del
06/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 15/11/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.11 Tribunale di Ferrara, con sentenza emessa il 06/06/2011, dichiarava
Michele Giayipaolo colpevole dei reati di cui agli artt. 24 d.P.R. 164/1956; 2
d.P.R. 462/2001 (come contestati ‘ in atti) e lo condannava alla pena di C
2000,00 quanto alla contravvenzione di cui all’art. 24 d.P.R. 164/1956 e di C
600,00 di ammenda quanto alla contravvenzione di cui all’art. 2 d.P.R.

2. L’interessato proponeva Appello – qualificato ricorso per Cassazione, ex
art. 568, comma 5, cod. proc. pen. – deducendo censure varie sulla
responsabilità penale dell’imputato e sul trattamento sanzionatorio.

3. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche ed infondate. Il Tribunale
ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione; ivi compresa la
sussistenza della responsabilità penale ed il trattamento sanzionatorio (vedi
sentenza impugnata pagg. 1 – 3).
3.1. La censura relativa all’omesso rinvio dell’udienza per impedimento del
difensore è del tutto generica, non essendo indicati con precisione i termini
fattuali della dedotta eccezione.

4. La manifesta infondatezza del ricorso preclude la possibilità di rilevare e
dichiarare la prescrizione del reato maturata il 04/09/2012, epoca successiva alla
decisione impugnata emessa il 06/06/2011 [sez. U. sent. n. 32 del 21/12/2000;
sez. U. sent. n. 23428 del 22/06/2005].

5.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Michele
Giampaolo con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e
della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 15 Novembre 2013
Il Componente estensore

Presidente

462/2001.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA