Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16418 del 06/04/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16418 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAFFEI SALVATORE N. IL 09/02/1951
avverso la sentenza n. 612/2013 TRIBUNALE di AVELLINO, del
23/10/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 06/04/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23 ottobre 2015 il Tribunale di Avellino ha dichiarato
Maffei Salvatore colpevole del reato di cui all’art. 697 cod. pen. per avere
detenuto nella sua abitazione una scimitarra, senza averne fatto denuncia
all’Autorità, e lo ha condannato alla pena di euro trecento di ammenda.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del

l’annullamento per violazione degli artt. 192 e 546, comma 1, lett. e) , cod. proc.
pen. e per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo
alla ritenuta sussistenza del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo; per non
essersi ritenuta la tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. e per la
incongruità e illegalità della pena.
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. I rilievi svolti in ordine al giudizio di responsabilità del ricorrente sono,
infatti, generici e, in ogni caso, manifestamente infondati, poiché il ricorrente,
nel rappresentare la non necessità della denuncia della scimitarra e la carenza
della sua coscienza e volontà di detenerla in violazione delle prescrizioni di legge,
non ha tenuto conto delle ragioni della decisione, che, contestate come
illegittime e immotivate, hanno correttamente e logicamente evidenziato, con
coerenti richiami in diritto e congrui riferimenti fattuali, la riconducibilità della
scimitarra nel novero delle armi comuni da punta e da taglio, la cui naturale
destinazione è l’offesa alla persona, e l’assenza di elementi tali da escludere la
consapevolezza dell’imputato in ordine alla detenzione dell’arma senza licenza,
che, peraltro, come contravvenzione è compatibile con una condotta anche solo
colposa.
3. La doglianza relativa alla mancata applicazione dell’articolo 131-bis cod.
proc. pen., nuova in quanto proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità,
non è consentita ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (tra le altre,
Sez. 7, n. 43838 del 27/05/2016, Savini, Rv. 268281).
Il d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 è stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2015 e, entrato in vigore il successivo 2 aprile 2015,
era vigente alla data della deliberazione della sentenza (23 ottobre 2015),
2

suo difensore avv. Generoso Pagliarulo, l’imputato, che ne ha chiesto

mentre non risulta che il ricorrente abbia chiesto nel corso del processo, al
momento dell’entrata in vigore della nuova disposizione ovvero al momento delle
conclusioni, l’applicazione della causa di non punibilità.
Né sussiste la denunciata illegittimità della pena, che, solo pecuniaria, è
stata ampiamente mantenuta nei limiti di legge.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -valutato il contenuto
del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella

ritenuta congrua, di duemila euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 06/04/2017

determinazione della causa d’inammissibilità- al versamento della somma,

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