Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16417 del 06/04/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16417 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FLORIS GIUSEPPE N. IL 28/02/1952
avverso l’ordinanza n. 104/2015 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
15/09/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 06/04/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15 settembre 2015 la Corte di appello di Cagliari, in
funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza avanzata
da Giuseppe Floris, volta a ottenere -in relazione al capo A della sentenza di
condanna, emessa dallo stesso Ufficio il 19 maggio 2010, irrevocabile il 4 giugno
2013, per i reati previsti dagli artt. 81, 110 cod. pen., 73, 74, comma 1, e 80

la cancellazione di uno dei due capi: l’art. 110 c.p. in collegamento con l’art. 74
DPR 309/90″, rilevando che con ordinanza dello stesso Ufficio del 17 aprile 2015,
ripercorsa nel suo contenuto, era stata dichiarata inammissibile l’istanza
presentata dal detto Floris nel marzo 2015 e che la nuova istanza, tesa a
sollecitare una risposta alla precedente, non conteneva alcun elemento di novità.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato
Floris, dolendosi della decisione adottata e insistendo nella richiesta.
Al ricorso presentato il 13 ottobre 2015, sì come enunciato dal ricorrente
con “opposizione” presentata in data 11 luglio 2016, ai sensi dell’art. 123 cod.
proc. pen., presso la direzione della Casa circondariale di Cagliari, con la quale si
è anche contestata la fondatezza dell’adozione della procedura de plano, hanno
fatto seguito, come pure indicato in detto atto, “ulteriori scritti in data 25-12016, 27-5-2016 e 7-6-2016”.
3. In esito al preliminare esame presidenziale in data 5 agosto 2016 il
ricorso è stato rimesso a questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai
sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
4. Sono pervenute successivamente ulteriori note del ricorrente, dirette a
ottenere “parere definitivo” sulla richiesta, in data 23/27 settembre 2016, 16
novembre 2016, 10 gennaio 2017 e 6 marzo 2017.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto le censure sono prive di correlazione
con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, che ha dichiarato
inammissibile l’istanza sulla base del rilievo assorbente, non implicante neppure
la instaurazione del contraddittorio camerale e ignorato dal ricorrente, che
analoga istanza aveva formato oggetto di precedente valutazione negativa da
parte della stessa Corte di appello quale giudice dell’esecuzione con ordinanza
del 17 aprile 2015, notificata all’istante Floris il 28 aprile 2015, senza che la
nuova istanza contenesse elementi di novità rispetto alla precedente, già
dichiarata inammissibile, con conseguente correttezza della decisione impugnata.
2

d.P.R. n. 309 del 1990- “lo scorporo dei reati, la rideterminazione della pena con

Né ragioni di riflessione derivano dalle note presentate dal ricorrente,
attinenti al sollecito di una risposta ovvero di un parere sulla richiesta.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -valutato il contenuto
del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità- al versamento della somma,
ritenuta congrua, di duemila euro in favore della cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 06/04/2017

P.Q.M.

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