Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16417 del 04/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 16417 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Baldini Giuliano, nato a Pescara il 9.6.1963,
avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila in data 4.3.2011.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Nicola Lettieri, il
quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile,

Data Udienza: 04/04/2013

ritenuto in fatto

Con sentenza del 19.1.2006, il Tribunale di Chieti dichiarò Baldini
Giuliano responsabile del reato di ricettazione unificati sotto il vincolo della
continuazione e — con la recidiva contestata — lo condannò alla pena di anni
abituale ed assegnato ad una casa di lavoro a pena espiata.
Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte
d’appello dell’Aquila, con sentenza del 4.3.2011, confermò la decisione di
primo grado.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione
di responsabilità, posto che Baldini fu solo trovato mentre dormiva
all’interno dell’auto, sicché avrebbe fatto solo uso momentaneo del
veicolo;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata
qualificazione del fatto ai sensi del comma 2 dell’art. 648 cod. pen.;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle
circostanze attenuanti generiche;
4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla
dichiarazione di delinquenza abituale, peraltro non contestata se non
con l’indicazione dell’art. 104 cod. pen., senza una verifica della
pericolosità sociale.

Considerato in diritto

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e svolge censure
di merito.
La Corte territoriale ha escluso che l’imputato avesse fatto uso
momentaneo dell’autovettura compendio di delitto, posto che nel quadro di
accensione era inserita una chiave limata e quindi contraffatta.

3 di reclusione ed E 9.000,00 di multa. L’imputato fu dichiarato delinquente

In tale motivazione non vi è alcuna manifesta illogicità che la renda
sindacabile in questa sede.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La esclusione dell’ipotesi lieve è implicita nel riferimento alla personalità
dell’imputato.
Questa Corte ha altresì chiarito che non è censurabile la decisione del
giudice di merito che abbia negato l’attenuante speciale di cui al secondo

comma dell’art. 648 cod. pen. in forza dell’esame globale del fatto e, cioè, di
una valutazione ricomprendente oltre a componenti oggettive anche quelle
soggettive del reato, così estendentesi a tutti gli elementi menzionati nell’art.
133 cod. pen. Ai fini dell’accertamento della gravità o della “particolare
tenuità del fatto” non può invero prescindersi dalla considerazione della
personalità del suo autore, la cui eventuale pericolosità sociale desumibile
anche dai precedenti penali risultanti a suo carico si riverbera
inevitabilmente sul fatto stesso conferendogli particolari connotazioni
rilevanti ai fini del giudizio. (Cass. Sez. 2″ sent. n. 6292 del 29.10.1990 dep.
10.6.1991 rv 187401).
Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Va ricordato che ai fini della concessione o del diniego delle
circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda
in esame quello, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., che ritiene
prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed
anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all’entità
del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per
negare o concedere le attenuanti medesime. (Cass. Sez. 2^ sent. n. 4790
del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 iv 204768).
Nel caso di specie tale elemento è stato comunque indicato nei
precedenti penali e, secondo l’orientamento di questa Corte condiviso dal
Collegio, in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la
“ratio” della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice
di merito di scendere alla valutazione di ogni singola deduzione difensiva,
dovendosi, invece, ritenere sufficiente che questi indichi, nell’ambito del
potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, gli elementi di
preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti.

\_

3

Ne consegue che le attenuanti generiche possono essere negate anche
soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene
formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla
sua personalità. (Cass. Sez. 4^ sent. n. 08052 del 6.4.1990 dep. 1.6.1990 rv
184544).
Il quarto motivo di ricorso è fondato.
È nulla per difetto di contestazione, limitatamente alla dichiarazione di

abitualità nel reato, la sentenza di condanna pronunciata in relazione ad
imputazione che si limiti genericamente ad indicare la recidiva reiterata
specifica ed infraquinquennale e l’esistenza delle condizioni per la
dichiarazione di delinquenza abituale, in assenza d’espresso riferimento alla
fattispecie d’abitualità presunta per legge ovvero a quella ritenuta dal giudice.
(Cass. Sez. 6, Sentenza n. 17884 del 02/04/2009 dep. 29/04/2009 Rv.
243526).
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio
limitatamente alla dichiarazione di delinquenza abituale ed alla misura di
sicurezza che deve essere eliminata.
Questa Corte ha infatti precisato che sussiste la violazione del principio
di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.) nel caso in
cui il giudice sostituisca la declaratoria di abitualità contestata, ex art. 103
cod. pen., con quella ex art. 102 cod. pen., senza il rispetto delle garanzie del
diritto di difesa e del principio del contraddittorio, trattandosi di ipotesi aventi
autonome caratteristiche, incompatibili con una automatica fungibilità; ne
consegue l’annullamento di detta declaratoria e l’eliminazione della
conseguente misura di sicurezza. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27765 del
15/04/2010 dep. 16/07/2010 Rv. 247887).
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

4

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla dichiarazione
di delinquenza abituale ed alla sottoposizione a misura di sicurezza, che
elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Piercamillo Davigo

FFia danese

Così deliberato in data 4.4.2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA