Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16416 del 06/04/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16416 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MUSCAS WILLIAM N. IL 15/09/1985
avverso l’ordinanza n. 106/2016 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
23/05/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 06/04/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23 maggio 2016 la Corte di appello di Cagliari, in
funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata da William
Muscas, volta all’applicazione della disciplina della continuazione in sede
esecutiva tra i reati giudicati con le due sentenze indicate nella richiesta, emesse
dal medesimo Ufficio, la prima il 6 luglio 2010 (irrevocabile in data 11 maggio

rispettivamente per il delitto previsto dagli artt. 73, commi 1 e 4, e 80 lett. g)
d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 24 maggio 2004, e per il delitto previsto
dagli artt. 81, secondo comma, e 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n.
309 de11990, commesso tra 1’8 e il 10 dicembre 2003, rilevando la mancanza di
elementi probativi della riconducibilità dei reati a un progetto criminoso unitario
e ritenendo non provata l’allegazione circa l’uso di droghe all’epoca dei fatti.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del difensore avv. Stefano Piras, l’interessato Muscas, che ne ha chiesto
l’annullamento, denunciando, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., inosservanza dell’art. 81 cod. pen. e insufficienza della motivazione e
dolendosi del diniego della chiesta continuazione e della omessa considerazione
del suo stato di tossicodipendenza.
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2.

Il Giudice dell’esecuzione, facendo esatta interpretazione e corretta

applicazione dei principi costantemente affermati da questa Corte, ha
evidenziato, con argomentazioni logiche e coerenti, che non emergevano dalla
ripercorsa disamina delle sentenze elementi positivi a favore della tesi esposta
dal richiedente -che aveva evocato la identità di tipologia, di beni protetti e di
causali delle violazioni ascritte, la vicinanza delle condotte nel tempo e il suo uso
di sostanze stupefacenti all’epoca dei fatti-, rimarcando, al contrario, la
irrilevanza della omogeneità tra i reati giudicati e la relativa brevità del tempo
trascorso tra essi; valorizzando la totale diversità, che ha descritto, dei contesti
ambientali e criminali in cui i reati erano stati commessi; escludendo che la
cessione di un piccolo quantitativo di hashish ad altro detenuto nel carcere
minorile di Quartucciu, giudicato con la prima sentenza, potesse essere stato
9

2011) e la seconda il 9 giugno 2014 (irrevocabile il 27 gennaio 2016),

41-t3′ I
previsto quando era stato commesso circa se’prima il reato continuato di spaccio
giudicato con la seconda sentenza, e apprezzando come non sufficiente per
dimostrare l’uso di droghe all’epoca dei fatti la richiesta di sottoposizione a
programma terapeutico, fatta dall’istante nel luglio 2015 al SERD di Cagliari.
Tali rilievi resistono alle censure formulate dal ricorrente, che, mentre ha
reiterato le ragioni della richiesta per la significatività degli indici esteriori
enunciati, si è correlato in termini generici alle ragioni della decisione, limitandosi
a contestare la lettura dell’episodio occorso all’interno del carcere minorile e

stato valutato in rapporto all’altro reato, alla diversità del relativo contesto e alla
esclusa unitarietà e originarietà del disegno criminoso.
Del pari genericamente il ricorrente ha lamentato l’omessa considerazione
del suo stato di tossicodipendenza, asserendo la sua desumibilità dal documento
allegato sul rilievo che dallo stesso doveva trarsi “una sorta di certificazione di
tossicodipendenza”, senza tuttavia indicare se e in che modo detto stato, non
meglio circostanziato, avesse influito sulla commissione delle condotte, ascrittegli
come commesse oltre dieci anni prima, e apportato elementi di positivo
apprezzamento ai fini del riconoscimento della, invece esclusa, continuazione.
3. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -valutato il contenuto
del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità- al versamento della somma,
ritenuta congrua, di duemila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 06/04/2017

reclamandone un diverso apprezzamento, senza considerare che lo stesso era

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