Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16415 del 13/01/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16415 Anno 2016
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOSI EUGENIO PAOLO N. IL 07/06/1978
avverso la sentenza n. 1535/2013 TRIBUNALE di LUCCA, del
17/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
Data Udienza: 13/01/2016
OSSERVA
1. L’imputato Bosi Eugenio Paolo ricorre per cassazione contro la
sentenza di applicazione concordata della pena in epigrafe indicata,
deducendo violazione di legge e vizio motivazionale.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
di euro 500 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
cinquecento euro alla Cassa delle ammende.
Così decis in Roma il 13 gennaio 2016
Il Con iglier estensore
(G seppe rasso)
2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 591, comma 1, lettera d), c.p.p.,
in quanto l’imputato ha rinunciato all’impugnazione con missiva
pervenuta al Tribunale di Lucca il 17/11/2015. Peraltro, il predetto ricorso
soffre di originaria inammissibilità in quanto manifestamente tardivo (la
sentenza, contestualmente motivata, è stata emessa il 17/2/2014 ed il
ricorso risulta essere stato depositato il 17/11/2014).