Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16413 del 13/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16413 Anno 2016
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARRIERO PIETRO N. IL 16/04/1979
avverso la sentenza n. 864/2013 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 25/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

Data Udienza: 13/01/2016

OSSERVA
1. L’imputato Carriero Pietro ricorre per cassazione contro la sentenza di
cui in epigrafe indicata, riservandosi di successivamente presentare i
motivi.

2. Il ricorso è inammissibile perché privo di motivi tempestivamente
proposti. E’ appena il caso di soggiungere che la presentazione di
«motivi nuovi» (art. 585, comma 4, cod. proc. pen.) proprio perché
giunta ad avvenuta consumazione del termine per impugnare, non
potendo di certo integrare l’assenza di qualsivoglia censura, impinge
anch’essa nella declaratoria d’inammissibilità (art. 585, comma 4, cit.,
ultima parte).
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
di euro 500 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di riTarg
euro alla Cassa delle ammende.
9-00,00
Così decisi in orna il 13 gennaio 2016

1.1. Il 7/1/2016 perveniva memoria, redatta da difensore di fiducia
nell’interesse del ricorrente, intitolata <

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