Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16413 del 06/04/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16413 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIMINO MARIO N. IL 13/06/1966
avverso la sentenza n. 3057/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
13/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 06/04/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 1 ottobre 2010 il Tribunale di Bari ha dichiarato
Cimino Mario, imputato del reato di cui all’art. 9, comma 2, legge n. 1423 del
1956, colpevole del reato ascrittogli limitatamente all’episodio del 4 febbraio
2009, e lo ha condannato alla pena di mesi quattro di arresto, assolvendolo

La Corte di appello di Bari con sentenza del 13 maggio 2015 ha confermato
la sentenza di primo grado, rilevando in via preliminare la infondatezza della
eccezione di prescrizione del reato, non qualificato in primo grado come
contravvenzione e indubitabilmente riconducibile alla previsione del secondo
comma dell’art. 9 legge n. 1423 del 1956, poiché la misura di prevenzione aveva
previsto anche l’obbligo di soggiorno, ferma restando la pena, non modificabile in
peius, in assenza dell’appello del Pubblico Ministero, e giudicando completo
l’accertamento svolto e posto a fondamento del confermato giudizio di
colpevolezza.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto
personale, l’imputato che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di due motivi,
eccependo, con il primo, l’intervenuta prescrizione del reato e denunciando, con
il secondo, violazione e falsa applicazione degli artt. 195 e 530 cod. proc. pen.
quanto alla ritenuta sussistenza della prova della commissione del fatto da parte
sua.
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo del ricorso è inammissibile.
L’eccezione di prescrizione è stata, infatti, formulata in modo generico senza
alcuna correlazione con le ragioni esposte -ai fini del suo rigetto- nella sentenza
impugnata.
Tale assenza di un collegamento concreto con la motivazione di questa
impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo voluti
per l’impugnazione di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento e indicare,
in modo chiaro e preciso, gli elementi di critica che ne sono alla base al fine di
consentire a questa Corte di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio
sindacato.
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invece dall’episodio del 3 febbraio 2009.

2. Né supera la soglia dell’ammissibilità il secondo motivo.
Le deduzioni svolte dal ricorrente riproducono, infatti, gli argomenti
prospettati nel gravame, ai quali la Corte di appello ha dato adeguate e
argomentate risposte, esaustive in fatto per la loro logica congruenza alle
risultanze del quadro probatorio specificamente ripercorso, in particolare
rappresentando che il teste Signorello aveva fornito circostanziati elementi in
ordine al controllo operato presso l’abitazione dell’imputato, rimarcando le
ragioni della infondatezza della tesi difensiva secondo cui il giudizio di

relato e senza esaminare la fonte teste, ed evidenziando che la risposta al
citofono da parte della medesima ne aveva attestato il funzionamento.
Il ricorrente tende, invece, a provocare, ripercorrendo la ricostruzione dei
dati di fatto e non correlandosi alle risposte ricevute, una nuova lettura degli
aspetti attinenti all’affermazione della sua responsabilità, inammissibile per la
sua specificità, oltre a tradursi, in ogni caso, in sostanziale riesame nel merito,
non consentito in sede di legittimità.
3. Alla inammissibilità del ricorso che si dichiara segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -valutato il contenuto
del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità- al versamento della somma,
ritenuta congrua, di duemila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 06/04/2017

colpevolezza era fondato sulle dichiarazioni della madre dello stesso, acquisite de

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