Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16412 del 27/03/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16412 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
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avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso, del 8.3.2012.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Enrico Delehaye, il
quale ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio
limitatamente agli effetti civili.

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Campobasso ha accolto
l’appello proposto dall’imputato contro la sentenza emessa dal Tribunale di
Isernia, dichiarando non doversi procedere nei confronti dello stesso per il
delitto di truffa per mancanza di querela, revocando conseguentemente le

Data Udienza: 27/03/2013

statuizioni civili.
2. Ricorre la parte civile Giuseppe Vigna contestando la mancanza di querela
e rilevando come invece la stessa fosse in atti perché presentata. Osserva
infatti che soggetto passivo della truffa in oggetto non sarebbe l’altra parte
civile, la Ras Assicurazioni, bensì egli stesso. Ciò in quanto l’imputato, in
qualità di appaltatore, avendo subito un incendio con danni esclusivamente

falsamente alla società RAS di averlo risarcito a quello, avrebbe commesso
il reato non nei confronti della compagnia assicuratrice (che non ha sporto
querela) ma nei confronti del subappaltatore (che l’ha presentata).

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Secondo la motivazione della Corte territoriale, il subappaltatore non può
considerarsi vittima del reato di truffa, non intercorrendo il rapporto
assicurativo tra società di assicurazione e subappaltatore ma tra società di
assicurazione e appaltatore; cosicchè la falsa dichiarazione dell’appaltatore
alla propria compagnia di assicurazione di aver risarcito il danno al
subappaltatore è idoneo a ingenerare pregiudizio a tale società (indotta al
versamento della corrispondente somma di denaro) ma non a un soggetto
terzo rispetto a . tale rapporto (quale è il subappaltatore), che resta creditore
dell’imputato per il danno subito a prescindere dalle determinazioni della
società di assicurazione.
In realtà il fatto dell’imputato, di aver trattenuto somme pagate dalla
società di assicurazione dietro la falsa affermazione di esso imputato di
avere risarcito il danno subito dal Vigna, deve qualificarsi – piuttosto che
come truffa ai danni di RAS s.p.a. – come appropriazione indebita ai danni,
appunto, del Vigna, il quale ha sporto denuncia-querela nei confronti
dell’odierno imputato.
Qualificato il fatto di reato come appropriazione indebita, peraltro aggravata
ai sensi dell’art. 61, n. 7 e n. 11 c.p. (attesa l’oggettiva rilevanza del danno
e la relazione di prestazione d’opera intercorrente tra imputato e parte
offesa), e fermi restando gli effetti penali della sentenza, deve essere
disposto rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P,Q.M.

alle attrezzature di cantiere del subappaltatore Vigna, e avendo dichiarato

Qualificato il reato come appropriazione indebita aggravata e fermi
restando gli effetti penali della sentenza rinvia al giudice civile
competente per valore in grado di appello.

Così deliberato il 27/3.2O13

Il Consigliere est nsore

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