Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16411 del 06/04/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16411 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PIZZOLO UMBERTO N. IL 05/06/1933
avverso la sentenza n. 1685/2014 CORTE APPELLO di BARI, del
27/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;
Data Udienza: 06/04/2017
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27 aprile 2015 la Corte di appello di Bari ha confermato
la sentenza del 12 febbraio 2013 del Tribunale di Foggia – sezione distaccata di
Cerignola, che aveva dichiarato Pizzolo Umberto colpevole dei reati di cui agli
artt. 4 e 7 legge n. 895 del 1967 (capo a) e 612, secondo comma, cod. pen.
(capo b), condannandolo alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi undici di
del fatto dalla imputazione di ingiurie e prosciolto per intervenuta prescrizione
dalle imputazioni residue sub b) e c).
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del
suo difensore avv. Rosario Marino, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento
sulla base di due motivi, denunciando con il primo, ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza o manifesta illogicità della motivazione, e
deducendo con il secondo l’intervenuta prescrizione dei reati.
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo del ricorso è inammissibile per la sua genericità.
Le censure sono state, infatti, formulate in modo stereotipato senza alcuna
correlazione con gli elementi evidenziati e gli argomenti spesi nella sentenza
impugnata.
Tale assenza di un collegamento concreto con la motivazione di questa
impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo voluti
per l’impugnazione di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento e indicare,
in modo chiaro e preciso, gli elementi di critica che ne sono alla base al fine di
consentire a questa Corte di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio
sindacato.
2.
Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché il termine
prescrizionale dei reati ascritti, secondo la disciplina normativa vigente, è
maturato in data successiva alla pronuncia della sentenza di appello, avuto
riguardo all’indicato
tempus commissi delicti e
alla durata del termine di
prescrizione in presenza di atti interruttivi.
Tale rilievo esclude che il Giudice di appello doveva rilevare, come si
assume, una prescrizione non ancora maturata.
reclusione ed euro 2.200,00 di multa, mentre lo aveva assolto per insussistenza
Il decorso del termine prescrizionale, sopravvenuto alla sentenza di appello,
non può essere, inoltre, rilevato in questa sede, perché la inammissibilità della
ulteriore ragione di censura ha precluso la corretta instaurazione dinanzi a
questa Corte del rapporto processuale d’impugnazione (Sez. U, n. 23428 del
22/03/2005, Bracale, Rv. 231164).
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché -valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a
versamento della somma, ritenuta congrua, di duemila euro in favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 06/04/2017
escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità- al