Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16410 del 06/04/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16410 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALZETTA ALESSANDRO N. IL 04/06/1977
avverso la sentenza n. 341/2014 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 01/10/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 06/04/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 1 ottobre 2015 la Corte di appello di Caltanissetta
ha confermato la sentenza del 26 settembre 2013 del Tribunale di Enna, che
aveva dichiarato Calzetta Alessandro colpevole del reato di cui all’art.

3-bis,

comma 4, legge n. 575 del 1965 per non avere ottemperato, nel termine fissato,
all’obbligo di versare la cauzione di euro cinquecento, impostogli con il decreto di

emesso dal Tribunale di Enna il 20 novembre 2008 e notificatogli il 2 gennaio
2009, e l’aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto
personale, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di due motivi,
denunciando:
– con il primo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.

b), cod. proc.

pen., violazione, inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione agli
artt. 157, 161 cod. pen., 129 e 531 cod. proc. pen. e 3-bis, comma 4, legge n.
575 del 1965, per non essere stata pronunciata sentenza di non doversi
procedere per intervenuta prescrizione del reato;
– con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine alla
ritenuta insussistenza della causa di esenzione da responsabilità per assenza di
colpevolezza, e alla consequenziale affermazione di responsabilità per il reato di
cui all’art. 3-bis, comma 4, legge n. 575 del 1965 per omesso accertamento della
reale capacità reddituale.
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente, nell’eccepire l’omesso rilievo con la sentenza di appello
dell’intervenuto decorso del termine prescrizionale alla data del 2 febbraio 2014,
non ha tenuto conto dei plurimi periodi di sospensione del processo determinati
da istanze del difensore per motivi professionali o da astensioni dalle udienze,
risultanti dagli atti processuali disponibili, il cui accesso non è precluso a questa
Corte in relazione alla formulata eccezione.
2. Né supera la soglia dell’ammissibilità il secondo motivo.

sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.,

La Corte di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha rilevato,
con puntuali richiami in diritto e con congrue e logiche argomentazioni, che
l’imputato, limitandosi a opporre il proprio stato di indigenza e la sua
indisponibilità economica a far fronte all’obbligo di provvedere al pagamento
della cauzione, non aveva assolto all’onere a suo carico di allegare le circostanze
di fatto idonee ad avvalorare tale affermazione.
Né la Corte ha omesso di apprezzare, in rapporto ai dati disponibili, la
modesta entità della cauzione (pari a euro 500,00), della quale neppure era

458,00 mensili), della quale il ricorrente era beneficiario unitamente al reddito
minimo di inserimento (pari a euro 250,00 mensili), oltre alla omessa prova
dell’effettivo impiego da parte del medesimo della somma percepita per arretrati
di pensione (pari a euro 30.000,00) per l’acquisto di una casa.
Il ricorrente, correlandosi a tali argomentate ragioni in termini di mera
contrapposizione argomentativa, ha limitato le sue deduzioni alla ribadita
prospettazione delle deduzioni già svolte, trascurando le risposte ricevute e
persistendo nella indicazione dei dati già valutati e dell’operato investimento
immobiliare, da egli stesso solo affermato e come tale inadeguato al fine
dell’assolvimento dell’onere a suo carico.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché -valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a
escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità- al
versamento della somma, ritenuta congrua, di duemila euro in favore della cassa
delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 06/04/2017

stata chiesta la rateizzazione, e la entità della pensione di invalidità (pari a euro

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