Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1641 del 15/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1641 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARTIGNON IGINIO N. IL 06/02/1973
avverso la sentenza n. 301041/2012 TRIBUNALE di VENEZIA, del
28/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 15/11/2013

Martignon Iginio propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale il
tribunale di Venezia lo ha condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 4 co. 1
lett. f) L. 628/61 per non avere provveduto ad esibire nei tempi stabiliti la documentazione
richiesta a seguito di accertamento da parte dell’ISPEL di Venezia. Fatto commesso il 7.4.2010.
Si duole in questa sede il ricorrente della violazione di legge assumendo che il mancato rispetto
del termine del 17.5.2010 indicato dai funzionari della direzione provinciale del lavoro a
seguito dell’accertamento ispettivo compiuto in data 7.4.2010 e notificato il 20.4.2010 non
poteva comportare la consumazione del reato in mancanza della procedura indicata dall’art. 15
dlgs 124/2004, come dimostrato dalla circostanza che all’esito di un secondo sopralluogo
effettuato il 7.6.2010 veniva assegnato, proprio in forza dell’art. 15 citato, il nuovo termine per
la presentazione della documentazione per la data dell’8.7.2010. Si deduce altresì
l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Premesso che vi è contrasto sulla questione concernente la ravvisabilità di una causa di
improcedibilità dell’azione penale per le contravvenzioni in materia di infortuni e di igiene del
lavoro derivante dalla omessa indicazione, ad opera dell’organo di vigilanza, delle prescrizioni
di regolarizzazione sulla base di quanto disposto dall’art. 15 dlgs 124/2004, si deve rilevare
che nella specie, tale procedura appare impropriamente richiamata.
Essendo contestata la mancata esibizione della documentazione richiesta dall’ISPEL nell’ambito
dei poteri ispettivi indicati all’art. 4 lett. f) della L. n. 628/61 come modificato dal dlgs 754/94,
la prescrizione non potrebbe che sostanziarsi, infatti, nella individuazione di un termine per
presentazione della documentazione richiesta e, dunque, essendo stato fissato il termine per
l’adempimento alla data del 17.5.2010 e non avendo a tale data l’imputato adempiuto, il reato
è senz’altro ravvisabile senza la necessità di ulteriori adempimenti.
Peraltro nessuna giustificazione può avere la procedura indicata dall’art. 15 rispetto alla
fattispecie in esame.
L’art. 15 regola infatti, una procedura volta a favorire la sanatoria delle irregolarità una volta
riscontrate all’esito di un accertamento ispettivo. L’art. 4 L. n. 628/61 ha, invece,
evidentemente una finalità diversa. In questo caso la sanzione è, infatti, finalizzata unicamente
ad assicurare la completezza dell’acquisizione dei dati necessari a rendere possibile la
valutazione degli organi ispettivi.
Concedere un ulteriore termine per “sanare l’inadempimento” varrebbe, dunque, solo a dilatare
senza ragione i termini per l’accertamento delle situazioni di rischio che – attraverso il ricorso
alla procedura indicata dall’art. 15 – si intende invece prontamente rimuovere anche
rinunciando alla perseguibilità in sede penale.
Generico e, come tale inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 15.11.2013

I.

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