Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16409 del 06/04/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16409 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DEBOLE GAETANO N. IL 22/12/1984
avverso la sentenza n. 590/2015 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 03/11/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 06/04/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 novembre 2015 la Corte di appello di Caltanissetta ha
confermato la sentenza del 20 marzo 2015 del Tribunale di Caltanissetta, che
aveva condannato Debole Gaetano alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi
sei di arresto ed euro quattrocento di ammenda perché ritenuto responsabile del
reato di cui agli artt. 140 e 134 T.U.L.P.S. per avere -nella qualità di

attività di vigilanza e custodia senza la prevista licenza prefettizia.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del
difensore avv. Carmelo Galati, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla
base di due motivi, denunciando, rispettivamente, erronea applicazione della
legge penale, quanto alla ritenuta commissione da parte sua della contestata
violazione, e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, quanto ai criteri
utilizzati per pervenire alla conferma del quadro sanzionatorio.
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo del ricorso, con il quale l’imputato ha contestato, sotto il
profilo della incorsa violazione di legge, la ritenuta sussistenza degli elementi per
ritenerlo colpevole del reato ascrittogli, è generico perché privo di correlazione
con le ragioni poste a fondamento del rigetto dell’analoga doglianza sottoposta
con il proposto appello alla Corte di appello, che l’ha esaminata, rigettandola,
attraverso un percorso argomentativo che, con pertinenti riferimenti a elementi
acquisiti con l’attività istruttoria dibattimentale, a condivisi principi di diritto e a
considerazioni legate al tenore letterale e alla ratio della norma incriminatrice e a
più recenti dati normativi, ha dato congruente conto dell’epilogo decisorio cui è
pervenuta.
Non corrisponde, invero, al requisito della specificità, alla luce di ricorrenti
principi di diritto (tra le altre, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv.
243838; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608), il motivo che,
come nella specie, si risolva nella ripetizione di quanto già dedotto in appello,
motivatamente esaminato e disatteso dalla corte di merito, e in modo
disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato.

amministratore unico dell’Istituto di vigilanza privata Serenissima s.r.l.”- prestato

I rilievi svolti, peraltro, nella riproposta opposta rilettura di elementi fattuali
sono all’evidenza invasivi di non illogiche valutazioni di merito, e come tali
inammissibili ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
2. È, infine, preclusa, la censura svolta con il secondo motivo in merito al
trattamento sanzionatorio, che non risulta aver formato oggetto dei motivi di
appello.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,

escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità- al
versamento della somma, ritenuta congrua, di duemila euro in favore della cassa
delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 06/04/2017

nonché -valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a

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