Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16408 del 06/04/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16408 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRAMMATICO SALVATORE N. IL 22/07/1979
avverso la sentenza n. 4293/2015 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 07/04/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 06/04/2017

RITENUTO IN FATTO

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1. Con sentenza del ileiler~*

il Giudice della udienza preliminare del
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Tribunale di Trapani, in esito al giudizio abbreviato, ha condannato Grammatico
Salvatore alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, già ridotta per il
rito, per il reato di cui all’art. 423 cod. pen., così diversamente qualificato il fatto
di reato, originariamente contestato ai sensi dell’art. 423-bis cod. pen., per avere

Scorace.
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 31. aprile 2016, in parziale
riforma della sentenza di primo grado, che ha confermato nel resto, ha
rideterminato la pena in anni due di reclusione, concedendo all’imputato il
beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del
difensore avv. Umberto Coppola, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento
sulla base di tre motivi, denunciando violazione di legge, rispettivamente in
relazione all’art. 423 cod. pen. (primo motivo), in relazione agli artt. 423,
secondo comma, cod. pen. e 1615 cod. civ. (secondo motivo), e in relazione
all’art. 62-bis cod. pen. (terzo motivo).
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo del ricorso, con il quale si è contestata, sotto il profilo
della incorsa violazione di legge, la ritenuta sussistenza, nella fattispecie, degli
elementi qualificanti l’incendio, è manifestamente infondato.
La Corte di appello, invero, ha fatto esatta, interpretazione dei principi
costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che ha
specificamente richiamato e ha correttamente applicato, rimarcando con
pertinenti richiami fattuali la riscontrata sussistenza degli elementi qualificanti la
nozione di incendio ed evidenziando, in particolare, le emergenze del rapporto
giornaliero dei Vigili del fuoco del 21 agosto 2014 (quanto all’area interessata,
alla durata dell’intervento, alla diffusività delle fiamme) e il contenimento
spaziale e temporale della combustione, concreta e non presunta, solo per il
tempestivo intervento degli agenti operanti.

cagionato un incendio su boschi propagatosi in località prossime al Bosco

2. Né ha alcuna fondatezza il secondo motivo, con il quale si è riproposta la
questione relativa alla chiesta riqualificazione del fatto contestato ai sensi
dell’art. 423, secondo comma, cod. pen., essendo del tutto coerente con
condivisi principi di diritto l’affermazione della Corte di appello, che,
richiamandoli, ha sottolineato che per “cosa propria”, ai fini della configurabilità
del detto reato, deve intendersi quella su cui grava il diritto di proprietà
dell’agente, e che tale non può ritenersi il fondo agricolo condotto in affitto.
La circostanza dedotta che, secondo i principi civilistici, spettano al

incide sul requisito dell’altruità della cosa, che deve essere valutato, come è
avvenuto, secondo le norme che disciplinano il diritto di proprietà.
3. È destituito di fondamento anche il terzo motivo, che attiene al diniego
delle circostanze attenuanti generiche, poiché la esclusa sussistenza di elementi
favorevoli di valutazione è stata ragionevolmente correlata alle modalità di
commissione del fatto e alla condotta assunta dall’imputato durante e dopo il
reato, mentre la non particolare gravità del fatto e la incensuratezza
dell’imputato sono stati logicamente apprezzati in sentenza ai fini della
rideterminazione della entità della pena, e gli opposti usi del mondo rurale di
bruciare i residui della precedente coltivazione sono stati valorizzati, unitamente
alla detta incensuratezza, ai fini della concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena.
4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché -valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a
escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità- al
versamento della somma, ritenuta congrua, di duemila euro in favore della cassa
delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 06/04/2017

Il Consigliere estensore
Angela Tardio

Il Presidente
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conduttore i frutti del terreno, in linea con il godimento del bene locato, non

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