Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16407 del 06/04/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16407 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SEDITA LEONARDO N. IL 07/12/1965
avverso la sentenza n. 4821/2015 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 06/04/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARD10;

Data Udienza: 06/04/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5 maggio 2015 il Tribunale di Sciacca ha condannato
Se(dita Leonardo alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato di cui
all’art. 424, secondo comma, cod. pen., commesso in Sciacca il 25 febbraio
2009, per avere, al fine di danneggiarla, appiccato il fuoco all’autovettura Fiat

Rosa, madre della prima, con conseguente pericolo di incendio.
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 6 aprile 2016, in parziale
riforma della sentenza di primo grado, che ha confermato nel resto, ha
rideterminato la pena in un anno di reclusione.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto
personale, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di due motivi,
denunciando:
– con il primo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 63 cod. proc. pen. e
vizio della motivazione, dolendosi della omessa rivisitazione critica e analitica
delle risultanze processuali, della lettura parcellizzata degli elementi probatori e
della mancata risposta alle doglianze opposte con l’atto di appello;
– con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod.
proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 62-bis cod. pen.
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le censure sviluppate dal ricorrente con il primo motivo, attinenti al
confermato giudizio di responsabilità per il reato ascritto, riproducono gli
argomenti prospettati nel gravame di merito, in ordine ai quali la sentenza
impugnata ha dato adeguate risposte, logicamente congruenti alle risultanze del
quadro probatorio e coerenti con le regole processuali preposte alla formazione
del convincimento giudiziario.
La Corte di appello, che ha ripercorso i dati relativi alla vicenda in esame in
continuità argomentativa con la condivisa motivazione del Giudice di primo
grado, ha, invero, valorizzato il contenuto delle dichiarazioni della persona

Punto targata BN613HR in uso a Violanti Caterina e di proprietà di Indelicato

offesa, la cui attendibilità e utilizzabilità ha motivatamente confermato, dando
ragionevole conto degli elementi di riscontro raccolti dalla Polizia giudiziaria,
specificamente illustrati, e rappresentando, con logico apprezzamento resistente
ai generici rilievi di omessa pertinente indagine valutativa, le ragioni della
infondatezza ovvero della irrilevanza delle osservazioni e deduzioni difensive.
3. È manifestamente infondato il secondo motivo, che attiene al diniego
delle circostanze attenuanti generiche, poiché la rilevata presenza di numerosi e
gravi precedenti penali -non controbilanciati da elementi favorevoli di

pertanto indice di disvalore-, è idonea, contrariamente all’assunto del ricorrente,
a giustificare il diniego delle indicate attenuanti sotto il profilo della negativa
personalità che attesta, mentre la pena è stata già mitigata, con la sentenza
impugnata, in relazione alla relativa gravità delle conseguenze della condotta
ascritta.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -valutato il contenuto
del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa d’inammissibilità- al versamento della somma,
ritenuta congrua, di duemila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 06/04/2017

valutazione, anche in questa sede evocati solo genericamente, e costituenti

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