Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16406 del 09/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 6 Num. 16406 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA
sul ricorso di
CENTO Carmelo, nato a Messina il 06/02/1962,
avverso la sentenza del 27/10/2017 del Tribunale di Messina;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione svolta dal presidente Giacomo Paoloni.

FATTO E DIRITTO
Con il ministero del difensore l’imputato Carmelo Cento impugna per cassazione
la sentenza del Tribunale di Messina, con cui – su sua richiesta, concordata con il
pubblico ministero – gli è stata applicata, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., esclusa
l’incidenza sanzionatoria della contestata recidiva, la pena di otto mesi di reclusione per
il reato di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari (essendosi
arbitrariamente allontanato dalla sua abitazione, sede esecutiva della misura domestica:
sorpreso dalla p.g. a bordo di un motociclo senza alcun plausibile motivo).
Con il ricorso si deducono violazione di legge e mancanza di motivazione in punto
di omessa verifica dell’eventuale sussistenza di cause di non punibilità applicabili in
favore dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità delle descritte censure.

Data Udienza: 09/04/2018

L’impugnazione, affatto generica, non indica in nessun modo le ragioni per le
quali, in presenza di una richiesta di pena “patteggiata” proveniente dallo stesso
imputato (che ne ha determinato la misura in accordo con il p.m.), tale da presupporre
rinuncia implicita ad ogni questione sulla colpevolezza, il decidente giudice di merito
avrebbe dovuto disattendere tale richiesta per giungere ad una sentenza di
proscioglimento di cui difettano le condizioni, come chiarisce la sentenza impugnata.
Tale decisione, nei limiti di sinteticità fisiologicamente connaturati ad una sentenza di
applicazione della pena, ha puntualmente escluso la sussistenza di eventuali ipotesi di

circostanze emergenti dagli atti di indagine e dall’avvenuto arresto del ricorrente in
flagranza di reato).
Non configurandosi, per tanto, le condizioni legittimanti la proposizione del
ricorso per cassazione previste dall’art. 448, comma

2-bis, cod. proc. pen. (come

introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 03/08/2017), la declaratoria
di inammissibilità dell’impugnazione va pronunciata “senza formalità” ai sensi dell’art.
610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla citata legge n. 103/2017).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e all’elevato
coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a
giustizia stabilire nella misura di euro 4.000 (quattromila).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso il 09/04/2018
Il Presidente estensore
Giacom Paoloni
,

non punibilità previste dal menzionato art. 129 cod. proc. pen. (la sentenza richiama le

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA