Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16405 del 13/01/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16405 Anno 2016
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LILIF ADIL AHMED N. IL 07/08/1980
avverso la sentenza n. 5451/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
31/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
Data Udienza: 13/01/2016
OSSERVA
1. L’imputato Lilif Adil Ahmed ricorre per cassazione contro la sentenza di
cui in epigrafe indicata, deducendo violazione di legge e vizio
motivazionale.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
di euro 500 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma diga.
euro alla Cassa delle ammende.
SoOt oó
Così decis in oma il 13 gennaio 2016
Il Con iglie estensore
(Gi sepp Grasso)
2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 585, c.p.p., in quanto, depositata
la sentenza il 18/11/2014, nel termine prefissato dal giudice (quaranta
giorni decorrenti dal 31/10/2014) e raggiunto l’imputato contumace dalla
notifica dell’estratto il 28/11/2014, quest’ultimo ha proposto ricorso solo
in data 22/1/2015, quindi ben oltre i quarantacinque giorni previsti dalla
legge.