Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16404 del 13/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16404 Anno 2016
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MYRTO FATION N. IL 10/09/1984
avverso la sentenza n. 3018/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
13/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

Data Udienza: 13/01/2016

OSSERVA

1.1. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale sotto i
seguenti profili: a) la Corte di merito aveva errato nel ritenere che la
condotta del Myrto integrasse la partecipazione nel delitto sulla sola base
di talune spurie ed occasionali emergenze; b) la pena era stata
quantificata in misura eccessivamente discosta dal /mino I edittale,
bui.]
i. irto
nonostante la riduzione operata in appello.
2. Il ricorso è inammissibile.
Le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art.
606, co. 3 0 , c.p.p. o sorrette da argomentazioni già vagliate e risolte
negativamente dal giudice del merito.
2.1. Quanto alla penale responsabilità la Corte territoriale ha
adeguatamente spiegato il fondamento del proprio convincimento,
attingendo alla congerie probatoria, senza che una tale ricognizione e un
tale vaglio abbiano trovato effettivo contrasto in specifiche allegazioni di
cui al ricorso, il quale si è limitato a genericamente contestare le
conclusioni della sentenza impugnata, utilizzando a tal fine, in modo
evidentemente strumentale, solo una parte delle risultanze. Invero,
l’imputato fu osservato dagli operanti attivamente partecipare al cospicuo
commercio di stupefacente, provvedendo ad incassare la somma di 2.400
euro e condurre l’autovettura all’interno della quale erano stati rinvenuti
altre 2.300 gr. di marijuana.
2.2. Quanto al trattamento sanzionatorio, corretti e insindacabili in sede
di legittimità, devono ritenersi i rilievi fattuali del giudice di merito. Né,
peraltro, a fronte dell’importante quantitativo dello stupefacente
rinvenuto, la scelta di partire da una pena base rappresentata dalla
media edittale, ulteriormente ridotta per le attenuanti generiche, appare
in alcun modo criticabile in sede di legittimità.
Inoltre, la determinazione della misura della pena tra il minimo e il
massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di
merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato
globalmente gli elementi indicati nell’articolo 133 c.p. Anzi, non è
neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la
scelta del giudice risulta, come nel caso di specie, contenuta in una fascia
medio bassa rispetto alla pena edittale (cfr. ex plurimis Cass. IV, 20
settembre 2004, Nuciforo, RV 230278).
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

1. Myrto Fation giudicato colpevole, con la sentenza di cui in epigrafe, del
reato di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309/1990 in concorso, e condannato alla
pena giudicata di giustizia, con il riconoscimento delle attenuanti
generiche, propone ricorso per cassazione.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla
Cassa delle ammende.

(G seppe Gr so)

Il Presi ente
(Fausto I zzo)

Così decis in Roma il 13 gennaio 2016
Il Con gliere e tensore

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