Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16403 del 13/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16403 Anno 2016
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VINOTTI GIOSUE’ N. IL 22/03/1976
avverso la sentenza n. 37/2014 TRIBUNALE di ASTI, del 18/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 13/01/2016

In fatto e in diritto
Vinotti Giosuè ha proposto personalmente ricorso per Cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 116 commi 1,15 e 17 cds
per guida senza patente perché mai conseguita, con l’aggravante di aver commesso il fatto nel
biennio lamentando contraddittorietà illogicità della sentenza in ordine alla mancata concessione
della attenuanti generiche e omessa motivazione sulla quantificazione della pena.

Si richiamano i principi enunciati da questa Corte Suprema secondo cui la le statuizioni in ordine
alla concessione delle attenuanti generiche e alla misura della pena, implicando una valutazione
discrezionale tipica del giudizio di merito, rientrano nell’ambito di un giudizio dì fatto rimesso alla
discrezionalità del giudice, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero
arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione.( Sez. U, Sentenza. del
25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ) Rv. 245931,

Sez.

2,

Sentenza del

18/01/2011

Ud. (dep. 01/02/2011) Rv. 249163). Quanto alla attenuanti generiche, il relativo giudizio deve
essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la valutazione circa
l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Orbene la sentenza impugnata ha fornito adeguata e congrua motivazione della scelta operata,
conforme ai criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p.. ed ai principi espressi dalle richiamate
pronunce della Suprema Corte, fondata su un’attenta ponderazione della gravità della condotta e
della personalità del predetto, evidenziandone i precedenti penali e il fatto di aver reiterato la
condotta di guida senza patente nell’ultimo biennio.
Il ricorso è dunque inammissibile
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di curo 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13.1.2016

Il ricorso è inammissibile.

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