Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16403 del 09/04/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 16403 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA
sul ricorso di
CARICOLA Michele, nato a Bari il 01/04/1972,
avverso la sentenza del 10/10/2017 del Tribunale di Taranto;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione svolta dal presidente Giacomo Paoloni.

FATTO E DIRITTO
Con il ministero del difensore l’imputato Michele Caricala impugna per cassazione
la sentenza del Tribunale di Taranto, con cui — su sua richiesta, assentita dal pubblico
ministero — gli è stata applicata, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di sei
mesi di reclusione per il reato di concorso in resistenza.
Con il ricorso si deducono violazione di legge e mancanza di motivazione in punto
di omessa verifica dell’eventuale sussistenza di cause di non punibilità applicabili in
favore dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura.
L’impugnazione, scandita da totale aspecificità, non indica in nessun modo le
ragioni per le quali, in presenza di una richiesta di pena “patteggiata” proveniente dallo
stesso imputato (che ne ha determinato la misura in accordo con il p.m.), tale da /

Data Udienza: 09/04/2018

presupporre rinuncia implicita ad ogni questione sulla colpevolezza, il decidente giudice
di merito avrebbe dovuto disattendere tale richiesta per giungere ad una sentenza di
proscioglimento di cui difettano le condizioni, come diffusamente chiarito dalla sentenza
impugnata. Tale decisione, nei limiti di sinteticità fisiologicamente connaturati ad una
sentenza di applicazione della pena, ha puntualmente escluso la sussistenza di eventuali
ipotesi di non punibilità previste dal menzionato art. 129 cod. proc. pen. (la sentenza
richiama le circostanze emergenti dagli atti di indagine e dall’avvenuto arresto del
ricorrente in flagranza di reato).

ricorso per cassazione previste dall’art. 448, comma

2-bis, cod. proc. pen. (come

introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 03/08/2017), la declaratoria
di inammissibilità dell’impugnazione va pronunciata “senza formalità” ai sensi dell’art.
610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla citata legge n. 103/2017).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e all’elevato
coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a
giustizia stabilire nella misura di euro 4.000 (quattromila).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso il 09/04/2018

Non configurandosi, per tanto, le condizioni legittimanti la proposizione del

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