Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16401 del 09/04/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 16401 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA
sul ricorso di
CIPOLLETTA Ilario, nato a Fermo (AP) il 04/03/1987,
avverso la sentenza del 03/10/2017 del Tribunale di Fermo;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione svolta dal presidente Giacomo Paoloni.

FATTO E DIRITTO
Con il ministero del difensore l’imputato Ilario Cipolletta impugna per cassazione
la sentenza del Tribunale di Fermo, con cui – su sua richiesta, concordata con il pubblico
ministero – gli è stata applicata, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., riconosciutegli le
attenuanti generiche, la pena condizionalmente sospesa di cinque mesi e dieci giorni di
reclusione per il reato di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari
(essendosi arbitrariamente allontanato dalla sua abitazione, sede esecutiva della misura
domestica).
Con il ricorso si deducono violazione di legge e mancanza di motivazione in punto
di omessa verifica dell’eventuale sussistenza di cause di non punibilità applicabili in i

Data Udienza: 09/04/2018

favore dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (per “la minima durata del
fatto”).
Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura.
L’impugnazione, affatto generica, non indica in nessun modo le ragioni per le
quali, in presenza di una richiesta di pena “patteggiata” proveniente dallo stesso
imputato (che ne ha determinato la misura in accordo con il p.m.), tale da presupporre
rinuncia implicita ad ogni questione sulla colpevolezza, il decidente giudice di merito
avrebbe dovuto disattendere tale richiesta per giungere ad una sentenza di

Tale decisione, nei limiti di sinteticità fisiologicamente connaturati ad una sentenza di
applicazione della pena, ha puntualmente escluso la sussistenza di eventuali ipotesi di
non punibilità previste dal menzionato art. 129 cod. proc. pen. (la sentenza richiama le
circostanze emergenti dagli atti di indagine).
Non configurandosi, per tanto, le condizioni legittimanti la proposizione del
ricorso per cassazione previste dall’art. 448, comma

2-bis, cod. proc. pen. (come

introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 03/08/2017), la declaratoria
di inammissibilità dell’impugnazione va pronunciata “senza formalità” ai sensi dell’art.
610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla citata legge n. 103/2017).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e all’elevato
coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a
giustizia stabilire nella misura di euro 4.000 (quattromila).

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso il 09/04/2018
Il Presidente estensore
Giacoml Paolo 7/

proscioglimento di cui difettano le condizioni, come chiarisce la sentenza impugnata.

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