Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1640 del 15/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1640 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIARLETTA SOCCORSO N. IL 09/12/1973
avverso l’ordinanza n. 51/2013 TRIB. LIBERTA’ di AVELLINO, del
12/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 15/11/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.11 Tribunale di Avellino, con ordinanza emessa il 12/04/2013 provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell’interesse di Soccorso
Giarletta avverso il decreto di sequestro preventivo per equivalgny emesso dal
Gip sede il 18/01/2013 ed avente per oggetto beni e cose di cui1i( ._ -occorso aveva
la disponibilità.

legge, ex art. 606 lett. b), cod. proc. pen. in relazione a quanto sequestrato.

3. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche e comunque infondate. Il
Tribunale di Avellino ha congruamente motivato in ordine all’applicabilità della
disciplina di cui agli artt. 322 ter cod. pen., 143, comma 1, L. 244/2007 al caso
concreto (vedi ordinanza impugnata pagg. 1 – 3), con valutazioni immuni da
errori di diritto.

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Soccorso
Giarletta con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 15 Novembre 2013
Il Componente estensore

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

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