Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1640 del 12/12/2012
Penale Ord. Sez. 2 Num. 1640 Anno 2013
Presidente: MACCHIA ALBERTO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
La Corte, visti gli atti, ed il decreto 27/09/2012 del Presidente di
questa sezione;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Giuseppe Volpe
che ha concluso per la correzione dell’errore materiale;
rilevato che questa Corte, con sentenza n° 35835 pronunciata
all’udienza pubblica del 10/07/2012, ha dichiarato inammissibile il
ricorso proposto da SAHARANE MOHAMMED nato il 01/09/1991 minorenne all’epoca dei fatti — condannandolo altresì al pagamento
delle spese processuali nonché alla somma di E 1.000,00 a favore
della Cassa delle Ammende;
che, l’imputato, in quanto minorenne, non avrebbe potuto essere
condannato al pagamento delle spese processuali nonché alla
sanzione processuale a favore della Cassa delle Ammende;
che, il suddetto errore può essere emendato con il ricorso alla
procedura di correzione degli errori materiali di cui all’art. 130 cod.
proc. pen., trattandosi di rettifica che non incide sul contenuto
intrinseco della decisione ma su una pronuncia consequenziale ed
Data Udienza: 12/12/2012
accessoria ad essa, non implicante alcuna valutazione discrezionale
da parte del giudice: SSUU 15/2000, rv. 216705
P.Q.M.
Correggersi il dispositivo letto in udienza relativo alla sentenza n°
35835 pronunciata il 10/07/2012 nel senso che, ove è scritto:
«dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla
Cassa delle Ammende», deve intendersi e leggersi: «dichiara
inammissibile il ricorso»
Roma 12/12/2012
IL PR SIDENTE
(Dott. Al
IL CONSIGXLIE R E EST.
(..
(Dott. G.
Macchia)
DISPONE