Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 164 del 28/11/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 164 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
ROSSONI FRANCESCO nato il 16/04/1960, avverso l’ordinanza del
30/12/2011 della Corte di Appello di L’Aquila
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del dott.
Roberto Aniello che ha concluso per l’annullamento;
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza del 30/12/2011, la Corte di Appello di L’Aquila
dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta da ROSSONI
Francesco avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Pescara,
in data 12/12/2008, lo aveva ritenuto colpevole del reato di
ricettazione di un telefono cellulare di provenienza furtiva.

Data Udienza: 28/11/2012

2. Awerso la suddetta ordinanza, l’imputato, a mezzo del
proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo
CARENZA DI MOTIVAZIONE atteso che, contrariamente a quanto ritenuto

dalla Corte territoriale, erano stati rispettati i requisiti di specificità

3. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
L’imputato, nel proporre appello, aveva, tra l’altro, prospettato
un’argomentazione di diritto e cioè che il fatto, piuttosto che essere
qualificato come ricettazione, ben avrebbe potuto essere sussunto
entro la fattispecie di cui all’art. 712 cod. pen.
L’imputato, inoltre, aveva lamentato l’eccessività della pena ed
il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 bis cod.
pen. — con giudizio di prevalenza sulla recidiva – in considerazione
dello scarso allarme sociale del fatto contestatogli.
La Corte territoriale, prendendo in esame ognuno dei suddetti
motivi li ha respinti entrando, in pratica, nel merito delle questioni
dedotte.
Sennonché, è del tutto evidente che la suddetta motivazione non importa se corretta o errata — essendo una vera e propria
risposta alle specifiche doglianze dedotte dall’appellante, non poteva
essere addotta in sede di inammissibilità in quanto, in tale sede, la
Corte deve solo limitarsi a valutare non la fondatezza o meno dei
motivi (e, quindi, il merito) ma se i medesimi, rapportati alla
motivazione addotta dal Tribunale, siano o no specifici: il che
significa che il giudizio d’inammissibilità dev’essere di natura
meramente processuale.
Nel caso dì specie, il fatto stesso che la Corte abbia sentito la
necessità di rispondere alle censure dell’appellante entrando nel

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richiesti dall’art. 581 c.p.p. per l’impugnazione.

merito della questione, dimostra che i motivi di gravame non erano
né generici nè aspecifici.
L’ordinanza, va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte
territoriale per il giudizio.
ANNULLA
L’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Co
Appello di L’Aquila per il giudizio di appello

di

P.Q.M.

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