Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 164 del 23/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 164 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

PII.

avverso la sentenza n. 118/2012 GIUDICE DI PACE di GAVIRATE,
del 09/07/2012
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9e7 NI ceto’ A/4’r
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

4.

Data Udienza: 23/09/2013

CONSliDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, a prescindere dalla validità o
meno delle ragioni giuridiche sulle quali esso si fonda, il provvedimento impugnato è
costituito da una sentenza di incompetenza, suscettibile, come tale, ai sensi dell’art.
568, comma 2, ultima parte, c.p.p., di dar luogo soltanto a conflitto di competenza;
P. Q. M.
La Corte di.:Thiara inammissibile il ricorso.
Così é —iso ii 124. a, il 23 settembre 2013.
ste r

– 7 BEN 2014
II Fundoneario Giudiziario
e Rome

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza il giudice di pace di Gavirate, davanti al quale era
stato tratto a giudizio DE NICOLO’ Nicolò per rispondere dei reati di ingiurie,
minacce, lesioni e percosse, dichiarò la propria incompetenza per materia, ritenendo
che il fatto qualificato come minacce fosse in realtà più correttamente qualificabile
come violenza privata;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico
ministero„ denunciando erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità
di motivazione, sull’assunto che il giudice di pace non avrebbe potuto dichiarare la
propria incompetenza, come invece aveva fatto, sulla sola base di una riqualificazione
del fatto da lui operata senza aver previamente espletato l’istruttoria dibattimentale;

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