Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16399 del 14/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 16399 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

CENTRO ATLETICO VIGOR DI CALAMUSA ROSARIA E C. SAS
nel procedimento a carico di quest’ultimo

avverso l’ordinanza del 12/09/2017 del TRIB. LIBERTA di TRAPANI
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;
Fetée/sentite le conclusioni del PG DELIA CARDIA

cA

ItPoc. CCP-. conclude per il rigetto
14dita4Ldifensore
E’ presente l’avvocato SIGNORELLO VITO del foro di MARSALA in difesa di
CENTRO ATLETICO VIGOR DI CALAMUSA ROSARIA E C. SAS , il quale conclude
insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 14/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Nell’interesse del ‘Centro Atletico Vigor di Calamusa Rosaria & C.’
S.a.s. è proposto ricorso per cassazione per l’annullamento dell’ordinanza
del Tribunale di Trapani in epigrafe indicata che, pronunciando ai sensi
dell’art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l’appello avverso il provvedimento
del G.i.p. del Tribunale di Marsala del 18 luglio 2017 con cui era stata
respinta la richiesta di revoca dell’ordinanza di sequestro preventivo del
locale (in cui erano presenti una sala di kinesi terapia, un’altra di kinesi

lampade e macchine tipo Tecar; lampade ad infrarossi ed apparecchiature
del tipo ultrasuoni) della ricorrente Calamusa.

2. Ha così trovato conferma l’ordinanza adottata dal G.i.p. del Tribunale
di Marsala all’esito di sequestro eseguito, ai sensi dell’art. 321, commi 1 e 3bis cod. pen., dalla p.g. nella ritenuta sussistenza in capo a Calamusa
Rosaria, titolare dell’indicato esercizio, del

fumus del reato di esercizio

abusivo della professione di fisioterapista (art. 348 cod. pen.). E’ stata poi
dichiarata inammissibile, perché per la prima volta proposta, l’istanza di
dissequestro dei beni mobili custoditi nel bene sequestrato.
Il Tribunale dell’appello cautelare, richiamata la motivazione resa nella
fase del riesame, ha nel resto apprezzato l’insussistenza di elementi di
novità destinati a mutare il quadro cautelare, non integrati: da positive
pronunce adottate da altre autorità giudiziarie in omologhi procedimenti;
dall’attestazione del Ministero della Sanità circa il conseguimento da parte
dell’indagata del titolo di massofisioterapista e dall’avvio da parte della
Calamusa di un procedimento amministrativo per l’esercizio dell’attività di
massofisioterapista nei locali oggetto di sequestro, nella intervenuta
dichiarazione di inefficacia della SCIA, a tal fine in precedenza presentata.

3. Il difensore di Calamusa Rosaria con unico articolato motivo denuncia
la nullità dell’impugnata ordinanza per violazione di legge relativa
all’applicazione dell’art. 348 cod. pen. e vizio di motivazione.
3.1. L’indagata avendo conseguito un idoneo titolo triennale ai sensi
della legge n. 403 del 1971 e del d.m. 105 del 1997, sulla professione di
massofisioterapista, avrebbe operato nell’ambito delle proprie competenze
di riabilitazione, definite anche da due note dell’assessorato regionale e da
un decreto della Regione siciliana del 26 ottobre 2012, da cui sarebbero

2

posturale ed una sala medica) e delle attrezzature fisioterapiche (lettini;

state escluse solo le prestazioni di carattere neuromotorio e
neuropsichiatrico.
3.2. In ogni caso vi sarebbe stata equipollenza tra il titolo di
fisioterapista e quello di massiofisioterapista, equipollenza da valere non
solo, ai sensi dell’art. 1 del d.m. del 27 luglio 2000, per i massofisioterapisti
che avessero conseguito il titolo entro il 17 marzo 1999 per corsi iniziati
entro il dicembre del 1995, ma, come ritenuto dal Consiglio di Stato con
sentenza del 5 marzo 2015 n. 1105 e dal Consiglio di Giustizia

masso fisioterapisti, senza distinzione.
3.3.

Il

Tribunale

avrebbe

errato

nel

ritenere

respinta

dall’amministrazione comunale la SCIA edilizia presentata che, in seguito a
nuova segnalazione certificata, avrebbe consentito all’ente comunale di
rivedere l’iniziale diniego.
3.4. L’utilizzo della strumentazione sequestrata con l’immobile avrebbe
avuto carattere lecito in quanto finalizzato allo svolgimento dell’attività di
estetista, a cui pure l’indagata era abilitata ed anche ove non si fosse
ritenuta l’equipollenza tra professioni, le attrezzature sequestrate sarebbero
state necessarie per l’esercizio delle attività proprie del massofisioterapista e
quindi il sacrificio richiesto dalla misura cautelare in atto non proporzionato
al fumus ed al periculum richiesti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto non è fondato e come tale va rigettato.

2. In sede di revoca di un provvedimento applicativo di misura reale,
confermato all’esito delle impugnazioni esperite, la preclusione processuale
determinata dal cosiddetto “giudicato cautelare” opera sia nel senso di
impedire la mera rivalutazione del materiale probatorio già compiutamente
esaminato nel procedimento incidentale ormai definito, sia nel senso di
imporre al giudice l’obbligo di una specifica motivazione circa la idoneità
intrinseca degli elementi di novità sul piano della gravità indiziaria (in
termini: Sez. 6, n. 18199 del 27/04/2012, Gerbino, Rv. 252646).
Il novum legittimante la revoca di una originaria misura cautelare per
carenza del richiesto fumus dei gravi indizi può essere integrato da questioni
di diritto che abbiano trovato puntuale definizione per un indirizzo
giurisprudenziale sopravvenuto che, continuo e stabile nelle sue affermazioni
ed assentito dalla Corte di cassazione nell’esercizio della funzione
3

Amministrativa di Catania con sentenza del 10 maggio 2017, per tutti i

nomofilattica sua propria, integri diritto vivente in grado di ribaltare una
diversa pregressa interpretazione del medesimo dato normativo.
Non costituisce pertanto sopravvenienza destinata ad incidere su di un
definito quadro cautelare, rispetto al quale operi la relativa preclusione da
giudicato, una serie di pronunce di merito che, decidendo in separati
processi sulla medesima questione di diritto, pervengano a soluzioni non
conformi, rientrando la descritta ipotesi nel fisiologico atteggiarsi dell’attività

2. In applicazione degli indicati principi non esponendosi in tal modo alle
dedotte illegittimità, nella condotta disamina del pregresso quadro cautelare
definito quanto al fumus dei gravi indizi dalla disciplina normativa della
attività di massofisioterapista, il Tribunale di Trapani, decidendo in sede di
appello cautelare, ha richiamato e condiviso le valutazioni espresse in sede
di riesame, per poi escludere, dopo aver apprezzato dell’appello la mera
riproposizione di questioni già valutate nella precedente fase del riesame,
che gli elementi dedotti come nuovi confortassero una rivalutazione
dell’intero quadro cautelare.

3.

Nelle linee portanti dello svolto ragionamento, il Tribunale ha

ritenuto, quanto alle questioni già dedotte, che la Calamusa svolgesse
attività sanitaria di fisioterapia nei locali sequestrati, operando su
prescrizioni mediche che, generiche, in quanto non specificative del numero
delle sedute di apparecchi medicali dalla prima utilizzati, sono state ritenute
attributive all’indagata di valutazioni, proprie dell’atto medico, su durata ed
articolazione della terapia riabilitativa.
Sono state richiamate le valutazioni in diritto svolte nella fase del
riesame cautelare, per ritenere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza
del reato di esercizio abusivo (ex art. 348 cod. pen.) della professione di
fisioterapista da parte dell’indagata, in possesso del diverso titolo di
massofisioterapista, per valutazioni ivi svolte sul difetto di riconoscimento di
equipollenza tra titoli professionali, in quanto contraddistinti da differenti
percorsi di formazione.
Uno soltanto dei quali, quello del fisioterapista (ex art. 7, comma 3, del
d.lgs. n. 517 del 1993 sul riordino della disciplina in materia sanitaria), a
vocazione universitaria, restando l’altro, consistente nel conseguimento di
un diploma triennale all’esito della frequenza di un istituto professionale,
declinato nella precedente e conservata prospettiva di formazione, a cui

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giurisdizionale.

restava estraneo il percorso abilitativo universitario (legge 19 maggio 1971
n. 403; d.m. n. 105 del 1997).
La disamina, voluta dal Tribunale di Trapani a conforto della correttezza
del percorso ricostruttivo delle norme di disciplina della professione su cui
cadeva la preclusione da giudicato, è in realtà estranea alla cognizione
propria dell’appello cautelare.
In ragione della preclusione cautelare, ogni deduzione difensiva portata
nel ricorso in cassazione avverso valutazioni del giudice dell’appello

cui il cd. giudicato cautelare si è formato risulta inammissibilmente proposta
perché diretta a contestare profili della decisione cautelare che sfuggono, in
quanto reiterativi di precedenti valutazioni, ad una rinnovata sindacabilità
nelle fasi successive del giudizio.

4. Rimane invece di rilievo, anche in sede di giudizio di cassazione, in
quanto rappresenta il

proprium dell’accertamento condotto in sede di

appello cautelare, lo scrutinio delle ‘questioni nuove’ chiamate ad integrare,
in un giudizio applicativo di misura cautelare reale, la violazione di legge, ai
sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
All’indicato fine il Tribunale di Trapani ha correttamente escluso la
rilevanza, negativa, per la configurabilità stessa dei gravi indizi del
contestato reato, delle sentenze di merito con cui distinti tribunali nazionali
hanno assolto dall’imputazione di esercizio abusivo della professione,
esercenti la professione di massofisioterapista.
I giudici dell’appello cautelare debitamente governando l’indicata
deduzione, in applicazione dei sopra richiamati principi da valere a
definizione del novum cautelare, delle sentenze hanno invero evidenziato la
squisita valenza interpretativa.
Quanto poi agli atti amministrativi, consistenti nelle note e nel decreto
dell’assessore regionale alla Sanità del 2012 e del 2014, devalutati nel
provvedimento impugnato in ragione della rivestita natura amministrativa e
quindi della non adeguatezza, quale fonte, ad incidere all’interno del
perimetro di configurabilità del reato di cui all’art. 348 cod. proc. pen., si ha
che gli stessi vengono riproposti dinanzi a questa Corte nella loro diretta
capacità di definire, escludendoli, i richiesti gravi indizi di reato, deduzione
inammissibilmente rimasta neppure mediata dal confronto con la
motivazione impugnata.

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cautelare che siano di mera ricognizione dei presupposti di fatto e diritto su

5. E’ poi generico ed irrilevante l’ulteriore profilo di ricorso con cui si
porta all’esame di questa Corte l’esistenza di un nuovo e diverso
procedimento per SCIA del 5 giugno 2017, denunciandosi l’erroneità e
parzialità dello scrutinio condotto dal Tribunale di Trapani che avrebbe
arrestato il proprio esame ad un precedente diniego del 24 aprile 2017.
La deduzione è inammissibile perché non contiene un puntuale richiamo
alla normativa sul silenzio-assenso sulla SCIA facendosi valere per la stessa,
piuttosto in ricorso, l’intervenuta autorizzazione ‘di fatto’ allo svolgimento

mancato intervento di un nuovo provvedimento di diniego.
Si tratta comunque di profilo di critica manifestamente irrilevante, e
come tale non reso oggetto di valutazione da parte dei giudici della cautela
rispetto alla portata contestazione di esercizio abusivo di una professione
che è quella di fisioterapista.

6. E’ infondata sino a rendersi non ammissibile ogni altra questione
posta sulla restituzione di strumentazione custodita nei locali sequestrati
avendo il Tribunale escluso la scrutinabilità della stessa, trattandosi di
vicenda per la prima volta posta nel giudizio di appello, e la pure dedotta
non proporzione tra sacrificio richiesto e periculum contenuto e tanto per un
più complessivo giudizio del Tribunale di apprezzamento delle modalità di
indistinto svolgimento dell’abusivo esercizio della professione.

7. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 14/02/2018

Il Consigliere estensore
Laura Scalia

Il Presidente
Giacomd PaoloAi

re

dell’attività di massofisioterapista, nella pure dedotta certezza circa il

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