Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16398 del 14/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 16398 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
BEVILACQUA VINCENZO nato il 04/03/1965 a CAIVANO
SANTERAMO MARIA MICHELINA nato il 13/02/1970 a FOGGIA

avverso il decreto del 05/04/2017 della CORTE APPELLO di PERUGIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 14/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Pescara con decreto dell’Il giugno 2013 applicava, per
quanto di interesse, a Bevilacqua Vincenzo e Santeramo Maria Mìchelina la
misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di
residenza, disponendo altresì la confisca dell’immobile sito in Montesilvano,
Via Piemonte, 19, dopo aver disatteso, quanto alla misura patrimoniale,
l’eccezione di ne bis in idem in quella sede sollevata dalla difesa dei proposti
per avere il medesimo Tribunale già rigettato la richiesta confisca con

2. La Corte di appello dell’Aquila decidendo in sede di riesame con
decreto del 19 settembre 2015, in un più ampio quadro valutativo relativo
anche alla misura personale applicata, confermava la confisca dell’immobile.

3.

La Corte di cassazione adìta per la violazione del divieto di

reiterazione di procedimenti e decisioni sulla medesima regiudicanda e per
mancanza di motivazione, con sentenza del 17 maggio 2016 annullava il
provvedimento per mancanza del tratto grafico della motivazione, risultando
il decreto mancare di più pagine, e rinviava il giudizio dinanzi alla Corte di
appello di Perugia.

4.La Corte perugina, con decreto del 5 aprile 2017, ha confermato la
misura di prevenzione patrimoniale della confisca dell’immobile sito in
Montesilvano e quella di prevenzione personale.

5. Nell’interesse dei proposti, Bevilacqua Vincenzo e Santeramo Maria
Michelina, ricorrono in cassazione limitatamente alla misura patrimoniale, gli
avvocati Salvino Mondello e Giancarlo De Marco.

6.

L’avvocato Mondello affida il proposto mezzo a due motivi di

annullamento.
6.1. Con il primo motivo fa valere inosservanza ed erronea applicazione
dell’art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 per violazione della preciusione
processuale determinata da un precedente accertamento giudiziale in ordine
alla legittima provenienza del bene confiscato.
Il decreto del Tribunale di Pescara del 3 maggio 2010, che aveva
accertato la legittima provenienza delle risorse economiche utilizzate dalla
famiglia per l’acquisto dell’immobile, avrebbe precluso la successiva

decreto del 3 maggio 2010, non impugnato.

applicazione del provvedimento ablativo, in difetto di deduzione di fatti
nuovi. Non avrebbe potuto infatti apprezzarsi, di contro a quanto
erroneamente ritenuto dalla Corte perugina, come rilevante sopravvenienza
la circostanza che il precedente decreto fosse stato adottato nei confronti del
solo Bevilacqua, avendo il Tribunale di Pescara nel 2010 vagliato il
patrimonio dell’intero nucleo familiare e quindi anche della Santeramo,
intestataria dell’immobile, e, ancora, che indagini svolte dalla Guardia di
Finanza di Pescara avessero rivelato la natura di mero schermo di attività

società attiva dal 23 febbraio 2006 e l’acquisto incriminato invece risalente
al 24 luglio 2001, non sarebbero state per ciò stesso integrate, in ragione
dell’operatività della prima, quelle attività capaci di sostenere l’illiceità della
provenienza dell’immobile.
6.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 24
d.lgs. n. 159 del 2011 per mancata temporale correlazione tra fonti
finanziarie destinate all’acquisto dei beni e pericolosità dei proposti.
Come accertato dal decreto del 3 maggio 2010, le fonti utilizzate per
l’acquisto del bene non provenivano dalla Planet S.a.s., società attiva a far
data dal 23 febbraio 2006, ma dalla vendita di beni immobili che,
appartenenti alla famiglia, erano stati, nel passato, legittimamente acquisiti,
e le diverse conclusioni raggiunte dalla Corte perugina sarebbero state
apodittiche, risalendo i precedenti acquisti ad epoca anteriore all’insorgenza
della pericolosità sociale dei proposti.

7.

L’avvocato De Marco con unico articolato motivo fa valere la

violazione di legge, sostanziale e processuale, ed il vizio di motivazione in
cui sarebbe incorsa la Corte di appello quanto all’esistenza dei presupposti
legittimanti l’adozione della misura della confisca, al divieto di reiterazione di
procedimenti e decisioni sulla medesima

res iudicanda

ed alla

contraddittorietà della motivazione rispetto all’accertamento di cui al
decreto del 3 maggio 2010, sulla liceità dei redditi familiari costituenti
provvista per l’acquisto l’immobile confiscato nella operatività, successiva
all’acquisto incriminato, della Planet S.a.s.

8. Con requisitoria scritta del 19 gennaio 2018, il Procuratore generale
della Corte di cassazione ha concluso per l’annullamento con rinvio del
decreto limitatamente alla confisca dell’immobile sito in Montesilvano, in via
Piemonte 19.

2

illecite della ‘Planet Auto’, di cui era intestataria la Santeramo. Essendo la

9. Con memorie depositate il 31 gennaio 2018 ed il 9 febbraio 2018 i
difensori hanno prodotto la sentenza del Tribunale di Pescara del 22
dicembre 2017 che ha assolto il Bevilacqua dal reato di usura — per il quale
egli è stato sottoposto a misura personale di prevenzione — disponendo la
trasmissione degli atti al P.m. per calunnia e falsa testimonianza contro il
querelante.

1. I motivi dei ricorsi sono fondati e va disposto l’annullamento del
decreto impugnato nei termini e per le ragioni di seguito indicati.

2. La giurisprudenza di legittimità si è da tempo espressa nel senso
dell’applicabilità della preclusione da giudicato nel procedimento di
prevenzione con la precisazione che essa opera rebus sic stantibus e che
quindi la rivalutazione dei presupposti della misura è consentita ai fini
dell’applicazione di una nuova applicazione o più grave misura ove si
acquisiscano ulteriori elementi, siano essi precedenti ma non valutati o
sopravvenuti al giudicato, che comportino un giudizio di maggiore gravità
della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente
adottate (Sez. U, n. 600 del 29/10/2009, dep. 2010, Galdieri, Rv. 245176),
con l’ulteriore precisazione che i nuovi elementi di fatto possono consistere
in dati di conoscenza preesistenti al giudicato, ma mai apprezzati nei
provvedimenti già emessi (Sez. 1, n. 47233 del 15/07/2016, Di Gioia, Rv.
268175).
Il mutamento del quadro fattuale è quindi elemento imprescindibile di
una nuova richiesta di confisca e di adozione del relativo decreto che non
può risolversi in una rivalutazione

ad nutum e sine die di precedenti

statuizioni giurisdizionali.
Nel procedimento di prevenzione là dove venga in valutazione la regola
della preclusione da giudicato, a fronte di un precedente diniego della
misura, la novità degli elementi di fatto diretti a giustificarne l’adozione deve
essere colta nella sua corretta ed effettiva portata per una motivazione che
non risulti sul punto affetta da mera apparenza, nella assoluta incongruità
dei suoi esiti.

3. Il decreto impugnato violando gli indicati principi individua nuovi
elementi di fatto, attraverso i quali superare la preclusione da giudicato,
nella circostanza che la nuova richiesta di confisca ha come diretti
3

CONSIDERATO IN DIRITTO

destinatari entrambi i proposti, Bevilacqua Vincenzo e Santeramo Maria
Michelina, là dove il precedente decreto, con cui si era rigettata la misura di
prevenzione patrimoniale rispetto al medesimo bene, l’immobile in
Montesilvano, Via Piemonte, 19, era stato adottato rispetto al solo
Bevi lacqua.
Si tratta di argomento privo di consistenza non capace di integrare
quella sopravvenienza fattuale in grado di sostenere ex novo l’adozione del
provvedimento di confisca. Nel precedente provvedimento, infatti, la

intestataria dell’immobile e componente del nucleo familiare che lo abitava,
e la sua posizione era stata come tale scrutinata al fine di determinare
l’esistenza di redditi leciti giustificativi dell’acquisto.
Nella assoluta labilità dell’argomento in diritto, resta assorbita anche la
pretesa novità del rilievo, in fatto, addotta per la segnalata evidenza.

4. L’ulteriore argomento utilizzato dalla Corte di appello di Perugia per
superare la preclusione da giudicato è relativo ai sopravvenuti esiti di
indagini relativi alla Planet Auto, società in accomandita semplice che è
risultata costituire schermo, quanto ai proposti, di una fraudolenta attività di
vendita a terzi di auto, i cui proventi non avrebbero quindi giustificato
l’acquisto dell’immobile.
La motivazione è di mera apparenza. La Planet risulta infatti attiva,
come riporta lo stesso decreto impugnato, dal 23 febbraio 2006 là dove
l’immobile in Montesilvano è stato acquistato il 24 luglio 2001 e l’indicato
iato temporale segna della sopravvenienza investigativa l’incapacità di
segnalare l’illiceità dell’acquisto.

5. Il decreto impugnato non individua poi i fatti nuovi in grado di
superare il precedente giudicato per la generica affermazione che il proposto
avrebbe comunque avuto a disposizione fonti non lecite di reddito; in
materia di misure di prevenzione occorre la specificità dell’elemento
sopravvenuto a sostenere il giudizio sulla utilizzazione di fonti finanziarie
inquinate o di non trasparente origine.

6. La violazione della regola della preclusione processuale da valere in
materia di misure di prevenzione, tradottasi nella specie nella individuazione
di pretese sopravvenienze per una motivazione macroscopicamente errata o
deviata rispetto al modello di legge, e quindi inesistente, determina

4

Santeramo anche se non destinataria della proposta risultava comunque

l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato, con conseguente
restituzione dell’immobile confiscato al proprietario.
Seguono, ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen., gli adempimenti di rito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato limitatamente alla confisca
dell’immobile sito a Montesilvano in proprietà della ricorrente Santeramo,

proprietaria.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc.
pen.
Così deciso il 14/02/2018

confisca che revoca, disponendo la restituzione dell’immobile alla

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA