Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16395 del 10/01/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 16395 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: D’ARCANGELO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Contardo Marco, nato a Napoli il 12/02/1986

avverso la ordinanza del 27/07/2017 del Tribunale di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D’Arcangelo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità
del ricorso;
udito il difensore, avv. Antonio Rizzo in sostituzione dell’avv. Leopoldo Perone,
che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha disatteso la richiesta
di riesame ed ha confermato l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in

Data Udienza: 10/01/2018

carcere adottata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in
data 4 luglio 2017 nei confronti di Marco Contardo, gravemente indiziato dei
delitti di cui agli artt. 74, secondo comma, 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in
qualità di partecipe della associazione destinata alla importazione di ingenti
quantitativi di

marijuana

dall’Olanda, organizzata e diretta da Gennaro e

Gaetano De Tommaso (capo a) e di plurimi delitti di cui agli artt. 73 d.P.R. n.
309 del 1990 (rispettivamente contestati ai capi d, e, f).
Secondo la formulazione accusatoria, infatti, il Contardo, nel contesto

Esposito, sia mettendo a disposizione dell’organizzazione criminale il piazzale
ubicato in Napoli-Ponticelli, alla via Botteghelle n. 231 di pertinenza della società
Autotrasporti Elgioban S.r.l. per la consegna della sostanza stupefacente
trasportata dall’Olanda, sia prendendo, in plurime occasioni, in consegna i
quantitativi di sostanza stupefacente acquistati dai sodali (capo a).
In particolare il ricorrente avrebbe preso in consegna, presso il predetto
piazzale, e, di seguito, riconsegnato un quantitativo imprecisato (“quattro e
uno”) di marijuana dal 6 al 14 febbraio 2015 (capo d), un ulteriore quantitativo
imprecisato di analoga sostanza stupefacente (“pacchi di erba”) dal 20 febbraio
al 7 marzo 2015 (capo e) ed un quantitativo di marijuana del peso di kg. 21,630
dall’8 marzo al 1 aprile 2015 (capo f).

2. L’avv. Leopoldo Perone, difensore del Contardo, medio tempore posto
agli arresti domiciliari, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l’annullamento,
deducendo sei motivi di ricorso e, segnatamente:

la omessa motivazione della ordinanza impugnata in relazione alla

violazione di legge ed alla errata applicazione delle disposizioni di cui agli artt.
261, 271 cod. proc. pen. in ordine al decreto di convalida delle intercettazioni
ambientali n. 4720/14 del 7 novembre 2014.
– la violazione di legge e la errata applicazione delle disposizioni degli artt.
261, 271 cod. proc. pen. in ordine al difetto di motivazione dei decreti
autorizzativi della proroga delle intercettazioni ambientali n. 4720/14 R.I.T.
adottati in data 29 dicembre 2014 e 20 gennaio 2015, nonché del decreto del 9
marzo 2015 autorizzatorio delle intercettazioni telefoniche sull’utenza in uso
all’indagato Marco Contardo.
– la violazione e la falsa applicazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in
relazione agli artt. 273, 292 cod. proc. pen.;
– la carenza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento al delitto di cui al capo
a) della imputazione cautelare;

2

associativo, avrebbe cooperato direttamente con Giovanni Orabona e Mariano

- la violazione e la falsa applicazione degli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n.
309 del 1990 con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza;
– la carenza e la illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza con riferimento ai delitti contestati ai capi d), e) ed f)
della imputazione cautelare;

CONSIDERATO IN DIRITTO

motivi diversi da quelli consentiti e, comunque, manifestamente infondati.

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la omessa motivazione della
ordinanza impugnata in relazione alla violazione di legge ed alla errata
applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 261, 271 cod. proc. pen. in ordine
al decreto di convalida delle intercettazioni ambientali n. 4720/14 del 7
novembre 2014.
Il Tribunale del riesame, infatti, aveva rigettando la eccezione di
inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate delle predetto decreto attraverso
una espressione laconica (“ma così non è”), nella parte in cui si pronunciava
sulla questione, distinta ancorché collegata, della utilizzabilità dei risultati dei
successivi decreti di proroga e del decreto autorizzatorio delle intercettazioni
telefoniche sulla utenza del Contardo.
In tale modo il Tribunale del riesame aveva omesso di motivare in ordine
alla eccepita assenza del vaglio giudiziale relativo alla indispensabilità delle
intercettazioni da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Napoli.
Il decreto di convalida adottato dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Napoli era stato, inoltre, redatto su modulo prestampato riferito
peraltro alle intercettazioni telefoniche e non già a quelle ambientali disposte in
via di urgenza dal Pubblico Ministero all’interno dell’autoveicolo Renult Clio in uso
al fratello di Giovanni Orabona.

3. Tale doglianza deve, tuttavia, essere disattesa in quanto inammissibile,
prima ancora che manifestamente infondata.
Alla udienza del 27 luglio 2015 innanzi al Tribunale di Napoli, il difensore
del Contardo, nell’argomentare la propria richiesta di riesame, si è riportato
integralmente alle deduzioni svolte nella memoria depositata in udienza.

3

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto per

,

In tale atto il difensore del ricorrente ha, invero, solo genericamente
dedotto la carenza di motivazione dei decreti di convalida, di autorizzazione e di
proroga delle intercettazioni adottati nel contesto del R.I.T. n. 4720/14.
A fronte di tale censura, generica e dal tenore meramente assertivo, non
può essere ravvisata alcuna carenza di motivazione sul punto della ordinanza
impugnata.
Del resto, in tema di giudizio incidentale di impugnazione avverso i
provvedimenti de libertate,

pur nella specificità del giudizio di riesame sul

contesto decisorio dal nono comma dell’articolo 309 del codice di rito penale,
resta fermo il principio secondo il quale la parte impugnante ha l’onere di
specificare le doglianze attinenti il merito (sul fatto, sulle fonti di prove e relativa
valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e
complete sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi.
Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, non è ammissibile sottoporre
alla Corte di legittimità censure su tali punti, le quali non possono trovare
risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile all’omessa osservanza
dell’onere devolutorio, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex articolo
606 del codice di rito penale. A tale ipotesi consegue la declaratoria di
inammissibilità del motivo ricorso (ex plurimis: Sez. 6, n. 3058 del 18/08/1992,
De Salvo, Rv. 191962).
D’altra parte, ancorché il decreto di convalida delle intercettazioni n.
4720/14 adottato in data 7 novembre dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Napoli autorizzi erroneamente la esecuzione di operazioni di
intercettazioni telefoniche e non già ambientali, come disposto in via di urgenza
dal Pubblico Ministero, lo stesso è motivato per relationem alla informativa della
Guardia di Finanza di Napoli del 6 novembre 2014, che faceva riferimento alle
captazioni all’interno della autovettura in uso al fratelli di Giovanni Orabona, ed
alle ragioni espressamente indicate nel decreto di urgenza del Pubblico Ministero.
Il decreto oggetto di censura è, peraltro, stato espressamente rettificato
dal Giudice per le indagini preliminari in data 10 novembre 2014.

4. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge e la
errata applicazione delle disposizioni degli artt. 261, 271 cod. proc. pen. in
ordine al difetto di motivazione dei decreti autorizzativi della proroga delle
intercettazioni ambientali n. 4720/14 R.I.T. adottati in data 29 dicembre 2014 e
20 gennaio 2015, nonché del decreto del 9 marzo 2015 autorizzatorio delle
intercettazioni telefoniche sull’utenza in uso all’indagato Marco Contardo.

4

provvedimento di cautela personale, fatta manifesta dalle esplicitazioni del

Il Tribunale del riesame, infatti, aveva motivato in ordine alla questione
della ricaduta su tali decreti della carenza di motivazione del decreto n. 4720/14
del 7 novembre 2014, limitandosi a rilevare che “tale vizio non si comunica
automaticamente ai decreti successivi adottati correttamente”.
Tali decreti, tuttavia, erano motivati facendo riferimento ad intercettazioni
inutilizzabili, in quanto autorizzate mediante il decreto viziato emesso dal Giudice
per le indagini preliminari in data 7 novembre 2014 e, pertanto, tra le prove
inutilizzabili acquisiti per effetto dello stesso ed i successivi decreti autorizzativi

propagazione del vizio.
Il Tribunale del riesame non aveva, tuttavia, accertate se i successivi
provvedimenti di proroga fossero adeguatamente motivati, pur eliminando i dati
probatori illegittimamente carpiti.
Tale prova di resistenza era, peraltro, destinata a fallire, in quanto i
provvedimenti oggetto di censura erano stati motivati esclusivamente con
riferimento all’esito delle operazioni di intercettazione ambientale svolte nella
predetta autovettura Renault Clio.

5. Anche tale doglianza si rivela manifestamente infondata.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
dal quale non vi è ragione di discostarsi, in tema di intercettazioni di
conversazioni o comunicazioni, ciascun decreto autorizzativo è dotato di
autonomia e può ricevere impulso da qualsiasi notizia di reato, ancorché desunta
da precedenti intercettazioni inutilizzabili; ne consegue che il vizio di cui sia
affetto l’originario decreto intercettativo non si comunica automaticamente a
quelli successivi correttamente adottati, e che pertanto non è inutilizzabile la
prova che non sarebbe stata scoperta senza l’utilizzazione della prova
inutilizzabile (Sez. 6, n. 3027 del 20/10/2015, Ferminio, Rv. 266496).

6. Con il terzo motivo il ricorrente censura la violazione e la falsa
applicazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione agli artt. 273, 292
cod. proc. pen., in quanto dalle intercettazioni citate non era possibile ritenere
dimostrata l’ipotesi di accusa secondo la quale il Contardo avrebbe messo a
disposizione del sodalizio criminoso il piazzale ubicato in Napoli-Ponticelli, Via
Botteghelle n. 231, prendendo in custodia i quantitativi di sostanza stupefacente
acquistati dai sodali e trasportati dall’Olanda.
Con il quarto motivo il ricorrente si duole, inoltre, della carenza e della
manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di

5

si era instaurato un “rapporto di dipendenza”, tale da determinare la

I

colpevolezza con riferimento al delitto di cui al capo a) della imputazione
cautelare.
Il Tribunale del riesame aveva, infatti, travisato il significato delle
intercettazioni telefoniche e la messa a disposizione del piazzale da parte
dell’indagato in un limitato arco temporale e per sporadici episodi, del resto, non
poteva costituire espressione della partecipazione al sodalizio criminoso.

7.

Con il quinto motivo il ricorrente lamenta violazione e la falsa

motivo il ricorrente censura la carenza e la illogicità della motivazione in ordine
alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento ai delitti
contestati ai capi d), e) ed f) della imputazione cautelare.
Emblematico della apodittica adesione della ordinanza impugnata al titolo
genetico era la “superficialità” con la quale era stata superata la doglianza
difensiva svolta con riferimento al capo d).
La difesa aveva, infatti, evidenziato come dal segnale GPS fosse risultato
come l’autovettura dell’Orabona non avesse raggiunto il piazzale ove era ubicata
la società di trasporti Elgioban, di proprietà del suocero del Contardo, ma la Via
Vicinale dell’Annunziata.
Le intercettazioni in atti, del resto, dimostravano solo un rapporto di
conoscenza tra gli indagati.
Non poteva, inoltre, essere dimostrata la avvenuta consegna della sostanza
stupefacente dal Contardo all’Orabona, in quanto il riferimento ai “pezzi grossi”
figurava in una conversazione cui il Contardo non aveva partecipato e che,
invece, era intervenuta tra l’Orabona ed altro soggetto, rimasto ignoto, presente
all’interno della autovettura.
Con riferimento al capo e) era, inoltre, errata la interpretazione della
conversazione prog. 306 del 7 marzo 2015, alle ore 11.56 R.I.T. 1036/15,
intercorsa tra il Contardo e l’Orabona nella quale il secondo aveva comunicato al
primo che si sarebbe recato da lui per portargli i soldi “dell’anello”, in quanto il
ricorrente effettivamente gestiva un esercizio commerciale di compra oro.
Analoghe censure erano state formulate con riferimento alla contestazione
di cui al capo f) della rubrica, in quanto non era irrilevante la circostanza che il
Contardo fosse in compagnia del De Tommaso in data 1 marzo 2015 a fronte di
un sequestro di sostanza stupefacente avvenuto in data 1 aprile 2015.

8. Tali censure si rivelano, tuttavia, inammissibili.
Con tali motivi, svolti congiuntamente alle pagine 8-17 del proprio atto di
impugnazione, il ricorrente censura la carenza e la manifesta illogicità della

applicazione degli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e con il sesto

it

motivazione e la violazione di legge posta in essere della ordinanza impugnata
con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati
contestati all’indagato.
Secondo il ricorrente, infatti, il Tribunale del riesame di Napoli aveva
rigettato le doglianze specificamente formulate nel corso dell’udienza camerale
ricorrendo ad argomentazioni insufficienti, frutto di una “fuorviata ed erronea
interpretazione degli artt. 273 e 275 cod. proc. pen.”, e superando le censure
difensive in assenza di un percorso argomentativo relativo “alla sussistenza di

sodalizio criminoso”.
Tali motivi di ricorso si rivelano, tuttavia, inammissibili in quanto intendono
sollecitare, attraverso la formale deduzione della violazione di legge o del
travisamento del fatto, una rinnovata valutazione delle prove in atti.
Il Tribunale del riesame di Napoli, del resto, senza obliterare alcuna delle
fasi in cui si articola il ragionamento probatorio indiziario, ha congruamente
argomentato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti
contestati al Contardo sulla base delle risultanze delle intercettazioni telefoniche,
dei sequestri di sostanza stupefacente eseguiti e degli ulteriori elementi probatori
acquisiti in relazione a ciascuno dei delitti contestati nella imputazione cautelare.
Costituisce, del resto, questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza
del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle
conversazioni telefoniche intercettate, il cui apprezzamento non può essere
sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed
irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (ex plurimis: Sez.
2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389).
L’apprezzamento delle intercettazioni operato dal Tribunale del riesame di
Napoli, valutate sinergicamente alle ulteriori risultanze probatorie, si sottrae,
pertanto, alle censure del ricorrente in quanto non rivela manifeste illogicità ed
esigerebbe, per essere scalfito, una rilettura alternativa del compendio
probatorio sotteso a ciascun episodio, che, tuttavia, esula dall’ambito cognitorio
proprio del sindacato di legittimità.
Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di
nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal
ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità
esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis: Sez. 6, n.
47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).
Parimenti nessuna omissione di pronuncia in ordine alle doglianze difensive
formulate nel procedimento di riesame, è ravvisabile, quanto invece una

elementi dimostrativi della partecipazione ai reati fine contestati e, dunque, al

specifica confutazione delle stesse da parte del Tribunale del riesame di Napoli a
mezzo di una articolata ricostruzione del contesto probatorio (come con
riferimento agli asseriti travisamenti intervenuti nella localizzazione, che,
comunque, non infirmano le più ampie dinamiche esecutive delle condotte
criminose descritte compiutamente nella ordinanza impugnata).
Congruamente motivata risulta, da ultimo, la affiliazione del Contardo al
predetto sodalizio criminoso, per quanto emerge in relazione alla reiterata
commissione di delitti scopo nell’interesse dello stesso, ma anche in ragione dei

Il Tribunale del riesame di Napoli ha, peraltro, congruamente rilevato come
dalle intercettazioni telefoniche emerga come il Contardo sia considerato uno dei
fedelissimi di “Germi a carogna”, tanto da essere oggetto di dileggio tra i sodali
perché si era fatto tatuare il nome del suo capo sul proprio corpo.

9. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13
giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
siano stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma,
determinata in via equitativa, di duemila euro in favore della cassa delle
ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 10/01/2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Fabrizio D’Arcangelo

Giacorri9(Paolodi

propri continui contatti con Giovanni Orabona e Gennaro De Tommaso.

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