Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16395 del 09/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 16395 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IVANO VIC STANISA N. IL 22/06/1986
avverso l’ordinanza n. 20/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
12/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 4a.A.-4 0 “Anta-t cg (SL)
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Udit i difensor Avv.;

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Data Udienza: 09/04/2013

Ritenuto in fatto e diritto
1.Ivanovic Stanisa , arrestato e sottoposto a custodia cautelare in carcere perché destinatario
di un MAE emesso dall’Autorità giudiziaria tedesca in data 1 agosto 2012 , per il tramite del
difensore fiduciario propone ricorso per tassazione avverso l’ordinanza con la quale la Corte di
Appello di Roma ha rigettato la richiesta di revoca della ordinanza di custodia cautelare
comminata al predetto.
2. Lamenta in particolare il ricorrente che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte
indicato dall’autorità tedesca , sarebbe una tentata truffa in parte commessa in Italia;
circostanza , quest’ultima , ostativa alla consegna e per l’effetto allo stesso intervento
cautelare giusta il combinato disposto di cui agli artt 18 lettera P) e 9 comma sesto Legge
69/05.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interessVin considerazione
della intervenuta scarcerazione del ricorrente in esito ad una nuova istanza di revoca all’uopo
formulata In data 28 marzo 2013 e positivamente esitata , con l’accoglimento della richiesta ,
dalla Corte diAppello di Roma il 5 aprile 2013.
4, Ferma l’applicabilità della disciplina di cui all’ad 314 cpp anche nei casi di misure coercitive
cautelari comminate in conseguenza dell’avvio della procedura di consegna passiva ( Corte
Costituzionale , sentenza nr 231/04 e Corte di cassazione , sezione IV, sentenza 12 dicembre
2008 , Pramstaller) va tuttavia ribadito che , anche a voler ritenere che nella specie le
contestazioni mosse con il gravame possano essere ricondotte ai temi di cui agli artt 273 e 280
cpp , rilevanti nell’ottica di cui al citato art 314, resta comunque da evidenziare che , per
giurisprudenza costante di questa Corte , l’interesse alla decisione del ricorso in funzione della
futura azione per la riparazione della ingiusta detenzione, volta che sia stata revocata la
misura coercitiva in contestazione , presuppone una volontà in tal senso espressamente
dichiarata da parte del ricorrente ,nel caso non espressamente dichiarata.
Il venir meno dell’interesse, sopraggiunto alla proposizione del ricorso, non configura un’ipotesi
di soccombenza e pertanto si ritiene che il ricorrente non debba essere condannato ne’ alle
spese processuali ne’ al pagamento della sanzione in favore della cassa delle ammende (Sez.
un., 25 giugno 1997, n. 7, Chiappetta).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 9 aprile 2013
Il Consigliere estensore

distrettuale con il provvedimento impugnato, l’unico reato oggetto del Mae , in virtù di quanto

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