Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16394 del 09/04/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16394 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KAMENOV RANGEL PETRUNOV N. IL 04/01/1982
avverso la sentenza n. 19/2012 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 26/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ha..A…-t\z 0- 421t- ciz-S2C23
Data Udienza: 09/04/2013
Ritenuto in fatto e diritto
1. La Corte di Appello di Catanzaro f con decisione del 16 novembre 2012 r ha accolto ex art 17
Legge 69/05 la domanda di consegna a seguito di Mae nei confronti di Kamenov Rangel
Petrunov , condannato , con tre sentenze irrevocabili , dalla Corte regionale di Vidin per più
delitti di furto , previsti e puniti dal codice penale bulgaro agli artt 195 e 196 .
2. Avverso detta sentenza , con dichiarazione resa ai sensi dell’alt 123 cpp , Kamenov Rangel
Petrunov ha proposto ricorso in cassazione senza articolare motivi a sostegno del gravame ,
effettuata .
3. Il ricorso è inammissibile. Per la parte non espressamente derogata dalla specifica
disposizione normativa di cui all’ad 22 Legge 69/05 , il giudizio in Cassazione proposto avverso
le decisioni assunte ai sensi degli artt 14 o 17 della legge in questione trova regolamentazione
nelle norme dettate per il controllo di legittimità ed in genere per i giudizi di impugnazione .
Ne viene , secondo il principio generale dettato dall’alt 581 cpp , che l’impugnazione, pena
l’inammissibilità della stessa , non può prescindere dalla specifica indicazione dei capi o punti
della sentenza contestata e delle ragioni in fatto e in diritto sottese al gravame, operando di
poi il controllo della Corte , una volta ritualmente introdotto il ricorso , nei limiti dei motivi
all’uopo espressamente proposti giusta l’art 609 cpp .
Da qui la inammissibilità del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente
determinata come da dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1000,00 che liquida in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla
Cancelleria per le comunicazioni dicui al comma V dell’art 22 legge 69/05.
Così deciso il 9 aprile 2013
Il Consigliere estensore
IgPresid
riservati alla espressa articolazione in tal senso rimessa al difensore di fiducia, nel caso mai