Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16392 del 21/03/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 16392 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: SERPICO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI MARIA ROBERTO N. IL 16/08/1968
avverso l’ordinanza n. 1748/2012 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
19/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO
SERPICO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. R „ANIELLO intese al l a
inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse;

Uditi diferyggr Avv.;

Data Udienza: 21/03/2013

RITENUTO in FATTO
e
CONSIDERATO in DIRITTO

Sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di DI MARIA ROBERTO avve:
so l’ordinanza del GIP del Tribunale di Siracusa in data 22-10-2012 applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di condo con abuso della detta sua qualità e dei relativi poteri nei confronti
di un architetto interessato a pratiche urbanistiche dal. predetto curate,

cussione posto in essere nella qualità di dirigente del Comune di Noto,agen-

facendosi promettere dal predetto e poi ricevendo dallo stesso del denaro

in contanti,i1 Tribunale del riesame di Catania,con ordinanza in data I9—

II-20I2,confermava la detta misura cautelare,ribadendo,quanto alle esigenze

cautelaripla sussistenza di concreto pericolo di recidivanza l fermo restando
la gravità indiziariapperaltro,non contestata,in ordine ai fatti addebitatigli.

Nella more del presente giudizio,i1 difensore di fiducia del ricorrente ha

comunicato a questa Corte il cessato interesse al ricorso in esame, in quanto l’indagato era stato frattanto rimesso in libertà con provvedimento del

Gli’ presso il Tribunale di Siracusa in data 9-03-2013,revocante la misura ir
atto,con l’immediata rimessione in libertà del DI MARIA se non d.p.a.c.

Ciò posto,va preliminarmente rilevata la sopravvenuta mancanza di interesse al gravame,alla stregua della documentata asserzione difensiva in atti.
Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ex art.59I lett.
a) cpp. senza aggravio _di spese per il carattere sopravvenuto del motivo
legittimante detta mancanza di interesse.
P.O.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.
Così deciso in Roma,i1 21-03-2013

A

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