Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16392 del 20/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 16392 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: COSTANZO ANGELO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
OREFICE CARLO nato il 22/01/1962 a CASAVATORE
OREFICE MARIA nato il 25/07/1996 a ACERRA

avverso la sentenza del 17/11/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI
che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi;
L’avv. Salivetto Giuseppe, sostituto processuale di D’Antonio Salvatore, insiste
per l’accoglimento del ricorso < g, L - Data Udienza: 20/02/2018 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 11429/2016, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Napoli Nord a Carlo Orefice e a Maria Orefice ex artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 per la detenzione di 31 grammi di cocaina. 2. Nel ricorso di Carlo Orefice si chiede l'annullamento della sentenza nella affermazione della responsabilità del ricorrente; b) violazione di legge nella disapplicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; c) violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen.. 3. Nel ricorso di Maria Orefice si chiede l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione nella disapplicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 trascurando la semplicità della organizzazione approntata per realizzare il reato, perché la sostanza stupefacente era custodita in casa dai coimputati, rispettivamente padre e figlia, omettendo di considerare il modesto dato ponderale e inoltre che fuori dall'abitazione venivano portate solo due dosi per la vendita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con dichiarazione trasmessa dalla Casa di reclusione di Eboli, Carlo Orefice, lì detenuto, ha rinunciato al ricorso. La rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 cod. proc. pen. pen., la condanna, per la parte privata ricorrente, al pagamento delle spese processuali e di una somma - che risulta equo determinare in euro 300 — alla cassa delle ammende perché, nel prevedere una sanzione pecuniaria, la norma non distingue tra le varie cause di inammissibilità, per cui la sanzione va inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma anche nei casi di inammissibilità pronunciate ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui rientra la rinuncia all'impugnazione (ex plurimis: Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Rv. 263921). 2. Il ricorso di Maria Orefice è manifestamente infondato. La valutazione degli indicatori che denotano la lieve entità del fatto, correlati alle specifiche caratteristiche dell'azione (oltre che alla qualità e quantità delle 2 deducendo: a) violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sostanze) di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 non esaurisce l'analisi del giudice che è tenuto a verificare ogni aspetto del fatto per verificare se la condotta costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere sostanza stupefacente con una visione unitaria di tutti gli elementi indicati nella disposizione, sia di quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia di quelli attinenti all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacente) come manifestatisi nel caso concreto, senza automatismi o preclusioni, potendosi connotati della condotta ne esprimono una potenzialità offensiva inconciliabile con la lieve entità del fatto (Sez. 6 n. 1428, del 19/12/2017; Sez. 6, n. 57519 del 29/11/2017; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Rv. 269149). Nella fattispecie la Corte di appello, con giudizio convergente con quello del Tribunale, ha correttamente applicato questo canone, escludendo la fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 con una articolata valutazione delle modalità dei fatti, evidenziando più dati indicativi di un rilevante pericolo di diffusività della sostanza: la significativa quantità di cocaina detenuta (31 grammi di cocaina dai quali si ricaverebbero 62 dosi da consumo), il carattere organizzato della attività con la suddivisione dei ruoli fra padre e figlia, il preconfezionamento della droga in singoli involucri termosigillati, l'utilizzando di un bilancino di precisione per assicurare un peso prestabilito), la detenzione fuori casa solo della minima quantità necessaria per la vendita. 3. Dalle dichiarazioni di inammissibilità dei ricorsi deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20/02/2018 escludere la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 se i

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