Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16391 del 20/02/2018
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16391 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: COSTANZO ANGELO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROSERPIO SILVANO CARLO nato il 17/04/1965 a BRIOSCO
avverso la sentenza del 05/04/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI
che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza;
Cavvocato Restuccia Anna Maria, difensore di Proserpio Silvano Carlo, si riporta
ai motivi di ricorso;
Data Udienza: 20/02/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 2561/2016, la Corte di appello di Milano ha confermato
la condanna inflitta dal Tribunale di Como a Silvano Carlo Proserpio ex artt. 612
(capo A), 337 (capo B) e 651 (capo C) cod. pen. per avere minacciato Francesco
Vincenzi, per essersi opposto con violenza agli agenti della Polizia di Stato
intervenuti e rifiutato di fornire loro indicazioni sulla sua identità personale.
Nel ricorso di Proserpio si chiede l’annullamento della sentenza
deducendo nullità assoluta derivante dalla violazione degli artt. 603, commi 3 e
6, 429, comma 1, lett. f), 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc.
pen. perché il processo è stato trattato in giorno diverso (5/04/2017) da quello
(26/04/2017) fissato (in data di ordinaria udienza della Sezione giudicante) per
la comparizione nel decreto di citazione notificato sia al difensore sia all’imputato
(elettivamente domiciliato presso il difensore), così impedendo l’intervento
dell’imputato e l’esercizio del diritto di difesa.
3. L’inesatta indicazione della data di udienza nel decreto di citazione è
causa di nullità perché equivale a un’omessa citazione (Sez. 1, n. 37046 del
30/09/2010, Rv. 248575; Sez. 3, n. 8277 del 03/12/2009, Rv. 246228).
Nella fattispecie il decreto di citazione notificato al domicilio eletto presso il
difensore di Proserpio indica come data di udienza il 24/04/2017. Invece
l’udienza davanti alla Corte di appello si è svolta il 5/04/2017 (nella stessa data
è stata emessa sentenza). Pertanto, il ricorso è fondato con quel che ne
consegue dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione
della Corte di appello di Milano.
Così deciso il 20/02/2018
2.