Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16390 del 20/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 16390 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: COSTANZO ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SALUCI ANTONINO nato il 20/02/1989 a GELA

avverso la sentenza del 20/09/2016 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI
che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 20/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza n. 804/2016 la Corte di appello di Caltanissetta ha
confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Gela ex artt. 110 cod. pen. e 73,
commi 1 e 1-bis d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 a Antonino Saluci per avere
detenuto, in concorso con Catalin Florin Torna, circa grammi 27,60 di marijuana,

imputazione.

2. Nel ricorso di Saluci si chiede l’annullamento della sentenza deducendo:
a) violazione degli artt. 178, lett. c, e 179 cod. proc pen. per omessa notifica del
decreto di citazione in appello al difensore di fiducia; b) violazione dell’art. 73,
comma 1-bis, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione circa la responsabilità di
Saluci perché la sostanza indicata nella imputazione era in possesso di Torna,
mentre nell’abitazione di Saluci furono trovati solo mg. 839 di THC compatibili
con l’uso personale, e mancano gravi indizi a carico di Saluci, peraltro sottoposto
a programma terapeutico dal Ser.T di Gela; c) violazione di legge per non avere
qualificato il fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; d) violazione di
legge nella applicazione della recidiva ex art. 99 cod. pen.; e) violazione di legge
per mancanza di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Non risulta effettuata la notifica del decreto di citazione per il giudizio in
appello al difensore di fiducia, mentre dalla sentenza risulta che il difensore di
fiducia era assente e fu sostituito da un difensore di ufficio.
L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente
nominato dall’imputato produce – quando è obbligatoria la presenza del difensore
– una nullità assoluta ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc.
pen. – e non rileva che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex
art. 97, comma 4, cod. proc. pen,. perché viene leso il diritto dell’imputato “ad
avere un difensore di sua scelta” – che, come tale, riscuota la sua fiducia e abbia
avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la
comparizione – riconosciuto dall’art. 6, comma 3, lett. c), CDU (Sez. U, n. 24630
del 26/03/2015, Rv. 263598; Sez. 6, n. 3609 del 16/1272016, dep. 2017; Sez.
1, n. 20449 del 28/03/2014, Rv. 259614).
Pertanto, il primo motivo ricorso è fondato, con quel ne deriva in dispositivo,
e il suo accoglimento priva di rilevanza i residui motivi.

al fine di venderla, divisa in 16 involucri nei modi descritti nel capo di

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti
alla Corte di appello di Caltanissetta in diversa composizione per il nuovo giudizio

Così deciso il 20/02/2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA