Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1639 del 15/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1639 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUBBOLI RICCARDO N. IL 12/07/1955
avverso la sentenza n. 290/2005 TRIBUNALE di RAVENNA, del
10/11/2005
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
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Data Udienza: 15/11/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
Tribunale di Ravenna, con sentenza emessa il 10/11/2005 dichiarava
Riccardo Rubboli colpevole del reato di cui agli artt. 5, comma 3; 93 d.P.R.
886/1979 [come contestato in atti] e lo condannava alla pena di € 1.000,00 di
ammenda.
2. L’interessato proponeva Appello – qualificato ricorso per Cassazione, ex
responsabilità penale.
3. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche perché ripetitive di quanto
esposto in sede di merito; infondate perché in contrasto con quanto accertato e
congruamente motivato dal Tribunale di Ravenna (vedi sentenza impugnata pag.
2). Dette doglianze, peraltro, costituiscono eccezioni in punto di fatto, non
consentite in sede di legittimità [Giurisprudenza consolidata: Sez. U, n. 6402 del
02/07/1997, rv 207944; Sez. U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428; Sez. I, n.
5285 del 06/05/1998, rv 210543; Sez. V, n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745;
Sez. V, n. 13648 del 14/04/2006, rv 233381].
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Riccardo
Rubboli con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in € 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 15 Novembre 2013
Il Componente estensore
Il Presidente
art. 568, comma 5, cod. proc. pen. – deducendo censure varie sulla