Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16387 del 10/01/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 16387 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: D’ARCANGELO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D’Amato Gaetano, nato ad Adliswil (Svizzera) il 2/01/1974

avverso la sentenza del 23/01/2017 della Corte di appello di Salerno

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D’Arcangelo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Perla Lori, che ha concluso per il rigetto del terzo motivo di ricorso e
per la declaratoria di inammissibilità nel resto;
udito il difensore, avv. Alessandro Pignataro, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato
la sentenza emessa in data 18 maggio 2016 dal Tribunale di Salerno ed appellata

Data Udienza: 10/01/2018

dall’imputato Gaetano D’Amato, che ha condannato al pagamento delle spese
processuali del grado di giudizio.
Gaetano D’Amato è imputato del delitto di cui all’art. 73, primo comma,
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per aver illecitamente detenuto a fine di spaccio
sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso di grammi 50,0607 (pari a
208 dosi medie singole) rinvenuta, all’esito di una perquisizione personale,
occultata in una scatola di profumo presente nel borsello dell’imputato, in

2. Gli avv.ti Alessandro Pignataro e Francesco Conte, difensori del D’Amato,
ricorrono avverso tale sentenza e ne chiedono l’annullamento, deducendo tre
motivi di ricorso e, segnatamente:
1) la violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e la manifesta illogicità e
la mancanza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla attribuzione
di responsabilità dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio;
2) la violazione dell’art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto la Corte di
appello di Salerno non aveva ritenuto applicabile tale fattispecie, ancorché la
detenzione avesse per oggetto un quantitativo minimale di sostanze
stupefacenti;
3) la violazione di legge in quanto per effetto della sentenza n. 32 del 2014
della Corte Costituzionale era stata inflitta all’imputato, quale minimo edittale, la
pena di otto anni di reclusione, previsto dal testo originario della VassalliJervolino, in luogo di quella di sei anni prevista al momento della commissione
del delitto per cui si procede dalla legge Fini-Giovanardi ed, in subordine,
chiedeva di sollevare la questione di legittimità costituzionale di tale norma
sull’esempio di quanto affermato nella ordinanza n. 1418 del 2017 della Sesta
Sezione Penale della Corte di Cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve rigettato in quanto i motivi nello stesso proposti si
rivelano infondati.

2. Con il primo motivo il ricorrente censura la violazione dell’art. 73 d.P.R.
n. 309 del 1990 e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza
impugnata in ordine alla attribuzione di responsabilità dell’imputato al di là di
ogni ragionevole dubbio.
La Corte di appello, infatti, non aveva motivato in ordine agli specifici ed
articolati motivi di gravame formulati nell’interesse dell’imputato, limitandosi ad

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Battipaglia in data 1 aprile 2016.

una apodittica affermazione di

responsabilità del

D’Amato operata

esclusivamente per relationem alla sentenza di primo grado.
Nella sentenza impugnata mancava, pertanto, una motivazione autonoma
rispetto a quello elaborata dal giudice di primo grado, che fornisse risposte alle
doglianze formulate con i motivi di gravame.
Illogica era, inoltre, la motivazione nella parte in cui, pur richiamandosi alle
statuizioni della sentenza di primo grado, se ne era discostata, ritenendo un dato
probatorio neutro il fatto che l’imputato fosse sceso a Battipaglia, dovendo “di lì

A differenza della Corte di appello, il Tribunale aveva, invece, “ipervalutato”
la circostanza che l’imputato si fosse fermato a Battipaglia e non già a Sassano,
ritenendola sintomatica della volontà di cedere sostanza stupefacenti a terzi.
La difesa, tuttavia, aveva dimostrato, anche mediante la produzione di
biglietti ferroviari, che il Comune di residenza dell’imputato, Sassano, non era
raggiunto dalla rete ferroviaria e, quindi, il medesimo, per fare ritorno alla
propria abitazione, aveva dovuto necessariamente fare scalo a Battipaglia, per
poi recarsi in pullman a Sassano.
La pronuncia della Corte di appello era, inoltre, viziata da violazione di
legge, in quanto la condizione di tossicodipendente dell’imputato era stata
ignorata dai giudici di appello.
A sostegno dell’uso personale, inoltre, nei motivi di gravame la difesa
dell’imputato aveva sottolineato che la sostanza stupefacente non era suddivisa
in dosi, in quanto era la “scorta” per uso personale e non era stato rinvenuto
alcun bilancino.
Su tali doglianze era, tuttavia, mancata una risposta della Corte di appello
e, pertanto, la motivazione della sentenza impugnata era meramente apparente.

3. Il motivo si rivela, tuttavia, infondato.
La Corte di appello ha, infatti, disatteso le censure difensive relative alla
insussistenza del delitto contestato, richiamandosi alle motivazioni della sentenza
di primo grado e svalutando, quale dato probatoriamente neutro, la sosta a
Battipaglia dell’imputato.
Tale divergenza non fonda, tuttavia, alcuna illogicità nella affermazione
della penale responsabilità dell’imputato, in quanto è relativa ad un elemento
sostanzialmente irrilevante ai fini della verifica della ipotesi di accusa.
Nella sentenza di primo grado, richiamata sul punto dalla Corte di appello,
si evidenzia, infatti, che la sostanza stupefacente detenuta dal D’Amato
esorbitava, in ragione del dato ponderale, il quantitativo destinato all’uso
personale ed era accuratamente celata in una confezione di profumo

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prendere il pullman per Sassano”, ove l’imputato risiedeva.

apparentemente intatta, a sua volta contenente un cartone sigillato in
cellophane, all’interno del quale, occultato tra diversi chicchi di caffè, vi era un
ulteriore involucro in cellophane contenente la sostanza stupefacente.
Tale accurato confezionamento e la presenza dei chicchi di caffè sono stati
non incongruamente ritenuti dai giudici di merito come finalizzati ad eludere i
controlli da parte della unità cinofile delle forze dell’ordine.
Ricorrendo a tale percorso argomentativo la sentenza impugnata,
richiamando sul punto, la sentenza di primo grado, ha, pertanto, confutato la

personale.
Ritiene, pertanto, il Collegio che la Corte di appello abbia fatto corretto
governo dei principi che presiedono al ragionamento indiziario, atteso che le
valutazioni espresse nella ordinanza impugnata non rivelano violazioni di legge,
né contraddittorietà o manifeste illogicità e, pertanto, si sottraggono al sindacato
di questa Corte.
La regola di giudizio compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole
dubbio” rileva, del resto, in sede di legittimità esclusivamente ove la sua
violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della
sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma
valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D’Urso, Rv.
270108).
Nei motivi di ricorso per cassazione, non sono, infatti, deducibili censure
attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta
illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato
quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad
imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le
doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore
o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che
sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle
diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti
sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza
probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 31/03/2015, 0., Rv.
262965; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micchichè, Rv. 262948).

4. Parimenti nessuna omissione di pronuncia è, inoltre, ravvisabile nella
sentenza impugnata.
Il mancato rinvenimento di un bilancino e la condizione di
tossicodipendenza dell’imputato erano, infatti, argomenti già dedotti e confutati
nel giudizio di primo grado e, pertanto, correttamente la sentenza di appello ha

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ipotesi alternativa della detenzione di sostanza stupefacente per uso meramente

potuto fare rinvio, anche a tale statuizioni, senza porre in essere alcuna
omissione di pronuncia.
Nel giudizio di appello, è, infatti, consentita la motivazione per relationem,
con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure
formulate a carico della sentenza del primo giudice non contengano elementi di
novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi dallo stesso; il giudice del
gravame non è infatti tenuto a riesaminare una questione formulata
genericamente nei motivi di appello che sia stata già risolta dal giudice di primo

n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056; Sez. 6, n. 31080 del 14/06/2004,
Cerrone, Rv. 229299).

5. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 73,
quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto la Corte di appello di Salerno
non aveva ritenuto applicabile nella specie tale fattispecie, ancorché la
detenzione avesse per oggetto un quantitativo minimale di sostanze stupefacenti
(gr. 50,0607 di cocaina) ed un principio attivo accertato pari a gr. 31,188.
La Corte di appello, inoltre, si era limitata a riportare pronunce della
giurisprudenza di legittimità riguardanti il dato ponderale, senza, tuttavia,
confrontarle con il dato in esame, disinteressandosi dagli altri parametri
richiamati espressamente dalla disposizioni (relativi a mezzi, modalità e
circostanze dell’azione).

6. Tale censura si rivela inammissibile, in quanto aspecifica, prima ancora
che infondata.
Il ricorrente ha, infatti, correttamente rilevato come ai fini dell’accertamento
del fatto di lieve entità, il giudice sia tenuto a valutare sinergicamente gli
elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e
circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato
(quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa),
ma non ha precisato quali, in tale contesto, siano gli elementi pretermessi dalla
Corte di appello che possano dimostrare la illegittimità o la illogicità della opzione
interpretativa adottata nella sentenza impugnata.
Tale censura, pertanto, essendo stata svolta esclusivamente mediante il
ricorso a citazioni di massime della giurisprudenza di legittimità, non si
confronta, mediante specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi
di fatto che fondano il dissenso), con la motivazione della ordinanza impugnata.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
dal quale non vi è ragione per discostarsi, del resto, la mancanza di specificità

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grado con argomentazioni corrette ed immuni da vizi logici (ex plurimis: Sez. 2,

del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione ed, in entrambi i casi, conduce, ai sensi dell’art. 591 cod.
proc. pen., comma 1, lett. c), all’inammissibilità della stessa (Sez. 4, n. 18826
del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007,
Scicchitano; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n.
5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997,

La Corte di appello, peraltro, tutt’altro che incongruamente ha motivato la
esclusione della fattispecie attenuata di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n.
309 del 1990, evidenziando, sulla base di una considerazione unitaria, plurimi
elementi fattuali che connotavano l’episodio di detenzione di cocaina contestata
e, segnatamente, non solo il dato ponderale in sé considerato (52,06 grammi),
quanto la percentuale del principio attivo rinvenuto nella cocaina sequestrata
(pari al 31,18) ed il numero di dosi ricavabili dalla stessa (208 dosi medie
singole).

7. Con il terzo motivo il ricorrente censura la violazione di legge in quanto,
per effetto della sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale, era stata
inflitta all’imputato, quale minimo edittale, la pena di otto anni di reclusione,
previsto dal testo originario della Vassalli-Jervolino, in luogo di quella di sei anni
prevista dalla legge Fini-Giovanardi.
La sentenza della Corte Costituzionale aveva, pertanto, determinato una
disparità di trattamento tra coloro che sono stati giudicati sotto il vigore del testo
originario e quanti hanno riportato condanne alla stregua della disciplina dettata
dalla legge Fini-Giovanardi.
In subordine, il ricorrente ha chiesto di sollevare la questione di legittimità
costituzionale di tale norma sull’esempio di quanto già rilevato nella ordinanza n.
1418 del 12 gennaio 2017 della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione,
iscritta al n. 23 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2017.
La attuale formulazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, infatti,
determinerebbe la violazione dell’art. 25, secondo comma, della Costituzione in
quanto la misura della pena di otto anni, nel minimo edittale, sarebbe frutto di
una sentenza della Corte costituzionale – la n. 32 del 2014 – che avrebbe
determinato la “re-introduzione” di una disposizione penale in malam partem in
contrasto con il principio della riserva di legge.

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Ahmetovic, Rv. 210157).

8. Tale censura si rivela manifestamente infondata.
La condotta di detenzione di sostanza stupefacente contestata all’imputato
è, infatti, stata posta in essere in data 1 aprile 2016 e, pertanto, non sussiste
alcun incertezza in ordine alla individuazione della disciplina applicabile, in
quanto la stessa è successiva alla reviviscenza dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005,
n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49,
successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte

Manifestamente infondata si rivela, inoltre, la questione di legittimità
costituzionale dedotta dal ricorrente, volta ad ottenere la applicazione della
disciplina, dichiarata incostituzionale, dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nella
formulazione delineata dalla legge Fini-Giovanardi.
La Corte Costituzionale nella ordinanza n. 2184 del 13 luglio 2017 ha,
infatti, dichiarato la questione cui ha fatto riferimento il ricorrente
manifestamente inammissibile, in quanto in ordine alla dedotta lesione dell’art.
25 Cost., consiste in una censura degli effetti della sentenza della Corte
costituzionale n. 32 del 2014, di cui costituisce un improprio tentativo di
impugnazione, in violazione dell’art. 137, terzo comma, Cost., secondo cui
«contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna
impugnazione».
E’, pertanto, inammissibile il ripristino di una disciplina sanzionatoria
contenuta in una disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima per vizi
procedurali di tale gravità da determinare l’inidoneità dello stesso a innovare
l’ordinamento.
9. Alla stregua dei rilievi che precedono il ricorso deve essere rigettato ed il
ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 10/01/2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Fabrizio D’Arcangelo

Giacomd Paolon

costituzionale n. 32 del 2014.

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