Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16386 del 29/01/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 16386 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: IPPOLITO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Tarantino Francesco, nato a Reggio Calabria il 26/08/1972
contro la sentenza del Tribunale di Messina il 13/06/2012;

letto il ricorso e il provvedimento impugnato;

– udita la relazione del cons. F. Ippolito;
– udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, C.
Stabile, che ha concluso per l ‘inammissibilità del ricorso;

Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Messina ha dichiarato non doversi procedere nei
confronti di vari imputati, tra cui Francesco Tarantino, per il reato di
corruzione (artt. 110, 81 cpv., 319-321, 112 n. 1 cod, pen.), limitatamente
ai fatti commessi in data 12 e 21 ottobre e 11 novembre 2004, perché
estinti per prescrizione.
Il G.u.p., nel rilevare la causa estintiva del reato quanto ai fatti
commessi nelle date sopra indicate, ha affermato che, in assenza di dati
evidenti ed univoci rilevabili dagli atti, la verifica delle prospettazioni
difensive, alternative alla ricostruzione ritenuta sulla base degli atti, non
poteva che essere rimessa all’approfondimento dibattimentale, precluso
però del maturato termine prescrizionale.

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Data Udienza: 29/01/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. In ogni stato e grado del processo, il giudice è obbligato
all’immediata declaratoria dell’estinzione del reato, se riconosce essersi
consumato il previsto tempo di prescrizione (art. 129.1 c.p.p.). Pur in
presenza di una causa di estinzione del reato, egli deve pronuciare sentenza
di non luogo a procedere o di assoluzione, quando dagli atti risulta
l’evidenza della prova dell’innocenza dell’imputato (art. 129.2 c.p.p.).
3. Come ha più volte precisato questa Corte, i presupposti per
l’immediato proscioglimento (l’inesistenza del fatto, l’irrilevanza penale, il
non averlo l’imputato commesso) devono però risultare dagli atti in modo
incontrovertibile, tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in
considerazione della chiarezza della situazione processuale. è necessario
quindi che la prova dell’innocenza dell’imputato emerga “positivamente”
dagli atti e senza necessità di ulteriori accertamenti(Cass. sez. 6, n.
5438/2012, Rv. 252407, Tucci; Sez. U, n. 17179/2002, Rv. 221403, Conti;
Sez. U, n. 35490/2009, Tettamanti, Rv. 244273-4).
Ne consegue che non è consentito al giudice di applicare l’art. 129.2
c.p.p. in situazione d’incertezza probatoria. In questo caso il diritto
costituzionalmente garantito ad una decisione penale di merito è tutelato
attraverso la facoltà dell’imputato di rinunzia alla causa di estinzione (Corte
Cost. nn. 300 e 362 del 1991).
Analogamente, in presenza dell’obbligo di immediata declaratoria
delle cause di estinzione del reato e dell’ovvio principio di economia
processuale che preclude di svolgere attività inutili, è inibito al giudice di
legittimità, in presenza di una causa estintiva del reato, di prendere in
considerazioni vizi logici della sentenza, che pur potebbero teoricamente
condurre all’annullamento con rinvio.
In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe
nella medesima situazione che gli impone l’obbligo della immediata
declaratoria della causa di estinzione del reato.
Ciò anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque,
non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l’inevitabile rinvio
al giudice del merito incompatibile con il principio dell’immediata

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3. Avverso la suddetta decisione, ricorre per cassazione l’imputato,
che deduce “violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. per
inosservanza della legge penale”, e per illogicità dela sentenza,
aggiungendo valutazioni sulla “attendibilità delle intercettazioni telefoniche”.
Il ricorrente censura la qualificazione giuridica ritenuta dal giudice
sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, assumendo che, alla luce di
più recenti pronunce di questa Corte, i fatti contestati dovevano invece
essere rapportati alla fattispecie della corruzione prevista dall’art. 318 c.p.,
per conformità degli atti compiuti nell’interesse della pubblica
amministrazione. Rileva anche l’illogicità della motivazione, contrapponendo
a quella ritenuta dal giudice una diversa ricostruzione della vicenda sulla
base di circostanze emerse dalle indagini difensive espletate dai difensori.

applicabilità della causa estintiva, così come precisato dalle Sezioni Unite
(cfr. da ultimo Sez. U, n. 35490/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

5. Nel concreto caso in esame, la censura sull’errata qualificazione
giuridica dei fatti è inammissibile, giacché implica ulteriori accertamenti,
così come ha evidenziato il giudice di merito e come risulta dalle stesse
argomentazioni del ricorrente, che censura la ricostruzione della vicenda
ritenuta dal giudice e ne prospetta una alternativa.
Il dedotto vizio di illogicità della motivazione non può essere preso in
esame per le ragioni sopra specificate.
Quanto, infine, alla doglianza relativa all’asserita “inattendibilità delle
intercettazioni telefoniche”, il motivo è inammissibile per l’assoluta
genericità della censura, che peraltro si risolve in una valutazione di fatto.
6. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato
determinare nella somma di 1.000 euro, in relazione alla natura delle
questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammeide.
Ron J2 Venna’
Il conigi4re
Ip I

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4. I suddetti principi valgono, ovviamente, anche per la declaratoria
ex art. 129 c.p.p. del giudice dell’udienza preliminare, il quale – se rileva
una causa di non punibilità emergente dagli atti – non potrà avvalersi dei
poteri istruttori conferitigli dagli artt. 421 bis e 422 c.p.p., con l’effetto che
l’ambito della sua cognizione deve rimanere “cristallizzato” allo stato degli
atti esistente al momento processuale della rilevata causa di non punibilità,
con preclusione di un ulteriore approfondimento del thema decidendum
(Cass. sez. 6, n. 5438/2012, Rv. 252407, Tucci).

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