Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16384 del 14/03/2018


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Penale Ord. Sez. 1 Num. 16384 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: NOVIK ADET TONI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CRISTOFARO GIOVANNI nato il 16/08/1980 a AVERSA

avverso l’ordinanza del 15/12/2015 del GIUD. SORVEGLIANZA di ANCONA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ADET TONI NOVIK;
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lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 14/03/2018

RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Cristofaro Giovanni ha proposto ricorso per cassazione avverso

l’ordinanza emessa in data 15 dicembre 2015 dal magistrato di sorveglianza di
Ancona, che ha rigettato l’istanza presentata ai sensi dell’art. 35 ter O.P. per il
periodo detentivo sofferto in vari istituti di pena (Santa Maria Capua Vetere,
Civitavecchia, Salerno e Fossombrone), allegando la violazione dell’art. 3
Convenzione EDU per essere stato allocato in celle di ridotte dimensioni, con

riservatezza, e ne chiede l’annullamento. A sostegno del rigetto, il magistrato di
sorveglianza ha richiamato le dettagliate relazioni trasmesse dalle Direzioni degli
istituti di pena dalle quali si evidenziava che le condizioni di detenzione
dell’istante non erano tali da comportare violazione della Convenzione.

2. Il Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta
ha chiesto che il provvedimento impugnato sia annullato con rinvio.

3. In via pregiudiziale, deve rilevarsi che, sia per la previsione dell’articolo
69 bis, comma 3, Ordinamento Penitenziario, sia in quanto il ricorso immediato
per cassazione previsto dall’art. 569 cod. proc. pen. è ammesso solo verso
sentenze (e non ordinanze), l’impugnazione del provvedimento emesso dal
magistrato di sorveglianza ‘debba necessariamente essere rivolta al tribunale di
sorveglianza nella forma del reclamo. Per il principio di conservazione
dell’impugnazione espresso dall’articolo 568, comma 5, cod. proc. pen., il ricorso
proposto da Cristofaro deve essere qualificato come reclamo e trasmesso al
Tribunale di sorveglianza di Ancona cui spetta l’esame degli atti.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come reclamo dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
sorveglianza di Ancona.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2018.

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