Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16382 del 14/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16382 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FERRARI FRANCESCO nato il 16/05/1948 a LA SPEZIA

avverso l’ordinanza del 20/07/2017 del TRIBUNALE di LA SPEZIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ADET TONI NOVIK;
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Data Udienza: 14/03/2018

RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 20 luglio 2017, il Tribunale di La Spezia, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’incidente di esecuzione presentata da
Ferrari Francesco in ordine al decreto di unificazione di pene concorrenti emesso
dalla locale Procura della Repubblica concernente la richiesta di applicazione delle
norme sul concorso dei reati (artt. 73 e 80 cod. pen.) a tutte le condanne
riportate -in numero di 18- al fine di ricondurre le pene complessivamente inflitte

Il Tribunale, richiamati i principi giurisprudenziali in tema di cumulo delle
pene, ha escluso l’esistenza di un principio per cui in caso di pluralità di
condanne susseguitesi nel tempo non fosse possibile essere detenuti per un
periodo eccedente il quintuplo della condanna più grave o comunque superiore a
trent’anni. Nel caso in esame, era corretto l’operato della Procura della
Repubblica quanto alla determinazione del fine pena della reclusione al 7
dicembre 2018.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione Ferrari
Francesco, personalmente, con atto depositato il 9 agosto 2017 all’ufficio della
matricola della Casa circondariale della Spezia e ne chiede l’annullamento per
violazione degli artt. 78, 80 cod. pen. contestando la correttezza dell’ordinanza e
ribadendo, computati i periodi di liberazione anticipata, di aver finito di scontare
la pena il 23 luglio 2014.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta
ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile perché presentato
personalmente dal condannato nel vigore della L. 103/2017 per la quale il ricorso
deve essere sottoscritto da difensori abilitati all’esercizio del patrocinio presso la
Corte di cassazione.

4. Preliminarmente il Collegio rileva che il ricorso personale è ammissibile: il
provvedimento impugnato, adottato il 20 luglio 2017, è stato notificato al
detenuto il successivo 28 luglio, anteriormente cioè al 3 agosto 2017, data di
entrata in vigore della legge n. 103. Consegue che, essendo il diritto di
impugnazione iniziato a decorrere prima di questa data, il relativo esercizio
continua ad essere regolato dalla pregressa normativa e non può essere
pregiudicato dalla legge di modifica dell’art. 613 cod. proc. pen. che ha imposto
l’obbligo dell’assistenza di un difensore abilitato. (v. S.U. n. 8914/18).

2

nel limite di trent’anni di reclusione.

5. Nel merito, il ricorso, confuso e poco comprensibile, è inammissibile
perché privo di correlazione con l’articolata motivazione del Tribunale e in
contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte che ha
costantemente affermato che:
– in tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse,
riportate in tempi diversi, non è possibile procedere a un unico cumulo delle
pene concorrenti. Occorre, invece, procedere a cumuli parziali, e quindi al
cumulo delle pene inflitte per i reati commessi sino alla data del reato cui si

dell’art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto (oltre che degli
eventuali periodi di liberazione anticipata concessi in relazione a tale periodo di
espiazione); poi a nuovo cumulo, comprensivo della pena residua da espiare e
delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, sino alla data della
successiva detenzione, e così via fino all’esaurimento delle pene concorrenti
irrogate per reati successivamente commessi, previa detrazione, per ciascuna
condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è
cessata l’esecuzione; con la conseguenza che il criterio moderatore della pena,
previsto dall’art. 78 cod. pen., non opera nel caso, disciplinato dall’art. 80 cod.
pen., di concorso di pene inflitte con sentenze diverse se diversi sono anche i
tempi di commissione dei reati e delle custodie cautelari sofferte, imponendosi in
tal caso la formazione di cumuli differenti, a ciascuno dei quali il criterio
moderatore del cumulo giuridico sarà applicabile solo nel caso in cui la pena
derivante dal relativo cumulo parziale sia superiore ai limiti fissati nell’art. 78
(Sez. 1 n. 37630 del 18/06/2014, Rv. 260809; Sez. 1 n. 40252 del 26/04/2012,
Rv. 253668; Sez. 1 n. 45775 del 2/12/2008, Rv. 242574; Sez. 5 n. 39946
dell’11/06/2004, Rv. 230135);
– in presenza dì una pluralità di condanne e di periodi di detenzione sofferti
in tempi diversi, non è dunque consentito procedere a un unico cumulo delle
pene concorrenti e detrarre poi, da detto cumulo, la somma complessiva dei
periodi di presofferto, qualora i periodi di carcerazione si riferiscano a condanne
per reati commessi in tempi diversi, prima, durante e dopo la detenzione, poiché
tale modalità di scomputo del presofferto violerebbe la regola stabilita dall’art.
657 comma 4 del codice di rito, secondo la quale l’esecuzione della pena non può
precedere la commissione del reato: in tal caso è pertanto necessario procedere
alla formazione di cumuli parziali con computo separato, per ciascuno di essi,
delle detrazioni che devono essere operate e con applicazione, prima sui cumuli
parziali e poi su quello finale, del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen.
Pertanto, nel caso in esame, correttamente si è proceduto alla formazione di due
cumuli parziali;
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riferisce la pena parzialmente espiata, con applicazione del criterio moderatore

- allorché si sia in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di
carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, non è possibile includere tutte le
pene in un cumulo unitario e globale, soggetto alle limitazioni dell’art. 78 c.p. e
alla successiva unitaria e globale detrazione del presofferto. In questa ipotesi,
infatti, si deve unificare il residuo del cumulo precedente con la pena inflitta per
il nuovo reato, dalla cui data di commissione (o dalla del successivo arresto, se il
reato non è stato commesso in corso di detenzione) ha inizio l’espiazione della
pena così unificata; l’art. 78 c.p. esplica la sua efficacia nell’ambito e nei limiti di

altri termini, il calcolo unitario delle pene concorrenti può eseguirsi solo se
queste siano integralmente cumulabili, si che, eseguito il cumulo ed effettuata
l’eventuale riduzione a norma dell’art. 78 c.p., la carcerazione presofferta sia da
esso detraibile, in quanto non riferibile a reati commessi in epoca successiva
all’inizio del periodo di detenzione. In caso contrario occorre procedere a cumuli
parziali, raggruppando in ognuno le condanne relative a reati commessi
anteriormente ad ogni periodo di detenzione e sottraendo singolarmente il
periodo riferibile. Ordinando i reati cronologicamente secondo la data di
commissione e non secondo la data del passaggio in giudicato delle relative
sentenze, occorre poi cumulare di volta in volta con la nuova pena o con il nuovo
cumulo il periodo residuo del cumulo precedente, applicando ai cumuli parziali e
a quello totale il criterio moderatore previsto dall’art. 78 c.p.. Operando
diversamente, infatti, si determinerebbe l’inammissibile conseguenza, con
conseguente precostituzione di impunità, che il presofferto sarebbe calcolato
anche con riferimento a reati commessi successivamente all’epoca in cui la pena
è stata scontata, in violazione del principio secondo cui la pena non può
precedere il reato ed incoraggiarne . la reiterazione
(Sez. 1, Sentenza n. 40796 del 2007; Cass., Sez. 1, 18 maggio 1993, n. 2347).

6. Correttamente, quindi, nell’ordinanza impugnata il Tribunale della Spezia
ha escluso l’applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78, comma 1, cod.
pen. a tutti i reati commessi da Ferrari “oggetto di diverse sentenze, commessi
anteriormente o posteriormente rispetto alla prima condanna”.

7. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 alla Cassa
delle Ammende.

P.Q.M.

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ciascuna delle singole operazioni di cumulo (Sez. 1, 3 marzo 1993, n. 895). In

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2018.

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