Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16381 del 14/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16381 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
TIVOLI
nei confronti di:
MAGGI TONINO nato il 27/07/1960 a ANAGNI

avverso l’ordinanza del 17/07/2017 del TRIBUNALE di TIVOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ADET TONI NOVIK;
\\(z).
lette/gaatite le conclusioni del PG

Data Udienza: 14/03/2018

RILEVATO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli ha proposto
ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, emessa dal Tribunale monocratico
della stessa sede nel processo a carico di Maggi Antonio, con cui veniva
dichiarata la nullità del decreto che dispone il giudizio e disposta, ai sensi
dell’art. 185, comma 3, cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico
ministero. Il giudice accoglieva l’eccezione di nullità sollevata dal difensore, che

cod. proc. pen., rilevando che l’imputato, benché, contestualmente alla nomina
del difensore di fiducia, ne avesse fatto richiesta i non era stato interrogato.
Il ricorrente deduce l’abnormità del provvedimento impugnato evidenziando
che l’imputato aveva chiesto di essere sottoposto ad interrogatorio ai sensi
dell’art. 375 cod. proc. pen., interrogatorio che non veniva effettuato per scelta
investigativa. Dopo l’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini,
l’imputato non aveva più chiesto di essere interrogato, per cui, atteso che l’art.
552, comma 2, cod. proc. pen. prevedeva la nullità del decreto di citazione a
giudizio se non preceduto «dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai
sensi dell’articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo
abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415
bis», attese le radicali differenze funzionali tra l’interrogatorio investigativo
previsto dall’articolo 375 -tipico strumento di indagine- e l’interrogatorio richiesto
dall’indagato ai sensi dell’articolo 415 bis -avente specifica funzione difensiva e
di garanzia-, non avendo l’imputato reiterato la richiesta di essere interrogato ai
sensi di quest’ultima norma, la nullità del decreto che dispone il giudizio era
stata dichiarata fuori dai casi consentiti dall’art. 552 ed aveva determinato la
regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore. Di qui, la sua
abnormità.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto che il ricorso sia
dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le seguenti ragioni. È noto che la categoria
giuridica dell’atto abnorme è frutto di elaborazione giurisprudenziale, ispirata
dall’intento di superare il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione e
di individuare un rimedio, il ricorso per cassazione, contro provvedimenti che,
pur non essendo oggettivamente impugnabili, siano inficiati da anomalie
1

aveva lamentato l’omesso interrogatorio dell’imputato ai sensi dell’art. 415 bis

genetiche o funzionali così radicali da porsi in difformità rispetto a qualsiasi
schema legale (Cass. Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, P.M. in proc. Quarantelli, rv.
208221; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, Di Battista, rv. 209603; Sez. U, n. 26 del
24/11/1999, Magnani, rv. 215094; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, P.M. in proc.
Boniotti, rv. 217244; Sez. U, n. 4 del 31/01/2001, P.M. in proc. Romano, rv.
217760; Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, P.M. in proc. Minervini, rv. 231163;
Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, P.M. in proc. Battistella, Rv. 238240).
1.1. La Relazione al progetto preliminare del codice di procedura (libro IX

previgente, ha sottolineato che «E’ rimasta esclusa l’espressa previsione
dell’impugnazione dei provvedimenti abnormi, attesa la rilevante difficolta’ di
una possibile tipizzazione e la necessita’ di lasciare sempre alla giurisprudenza di
rilevarne l’esistenza e di fissarne le caratteristiche ai fini della impugnabilita’. Se
infatti, proprio per il principio di tassativita’, dovrebbe essere esclusa ogni
impugnazione non prevista, e’ vero pure che il generale rimedio del ricorso per
cassazione consente comunque l’esperimento di un gravame atto a
rimuovere un provvedimento non inquadrabile nel sistema processuale o
adottato a fini diversi da quelli previsti dall’ordinamento».
1.2. In tali situazioni, il ricorso per cassazione costituisce l’unico strumento
processuale esperibile per contrastare un provvedimento giudiziale che, per la
sua singolarità, si pone al di fuori dell’ordinamento giuridico e non è suscettibile
di inquadramento nei tipici atti processuali, sicché l’abnormità investe il profilo
strutturale dell’atto (è il caso di esercizio da parte del giudice di un potere non
attribuitogli dall’ordinamento processuale -carenza di potere in astratto- ovvero
di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale
nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una
situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e
cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni
ragionevole limite (carenza di potere in concreto); oppure un provvedimento
che, pur costituendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, sia
pronunciato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste e determini una
stasi irrimediabile del processo, arrestato nel suo procedere o fatto regredire ad
una fase antecedente. Si parla allora di abnormità funzionale con riferimento agli
effetti dell’atto processuale (ex’multis: sez. 5, n. 18063 del 19/01/2010, RG. in
proc. Mazzola, rv. 247137; sez. 4, n. 25579 del 12/05/2010, Ghiglione, rv.
247844; sez. 6, n. 22499 del 17/02/2011, P.M. in proc. Bianchini e altri, rv.
250494).
1.3. In definitiva, è abnorme l’atto che è connotato da un tale tasso di
atipicità da porsi al di fuori degli schemi legali e da risultare contrario a ,sistema.
2

titolo I), consapevole dell’esistenza della categoria nel sistema processuale

2. Nel caso di specie ricorre l’ipotesi dell’abnormità strutturale in quanto il
provvedimento adottato, è avulso dal sistema e non costituisce espressione dei
poteri, riconosciuti al giudice dall’ordinamento,di controllare la correttezza della
sequenza procedimentale che precede l’emissione del decreto di citazione a
giudizio.
2.1. L’assimilazione compiuta dal Tribunale tra l’interrogatorio a richiesta
dell’indagato e l’interrogatorio investigativo non trova riscontro normativo.
2.2. Nel quadro sistematico del codice, l’interrogatorio dell’indagato è

nullità, è rimessa alla scelta del Pubblico ministero. Funzionalmente, la prova si
forma nel dibattimento e non si può imporre al pubblico ministero di compiere
una attività di indagine priva di immediata utilità per il giudizio.
2.3. L’unico atto che il Pubblico ministero è davvero obbligato a compiere,
senza alcuna discrezionalità, è l’interrogatorio richiesto dall’indagato dopo la
notifica dell’avviso di conclusione delle indagini. L’art. 415-bis cod. proc. pen.,
introdotto nel 1999, è correlato alle esigenze di difesa, da svolgersi sulla base di
tutte le risultanze scaturite dalle indagini, in tesi esaurite, consentendo
l’interlocuzione dell’indagato sia sulla completezza che sul merito delle
acquisizioni, nell’ottica delle determinazioni del pubblico ministero in ordine
all’esercizio della azione penale. Efficacemente Sez. 2, n. 21416 del 13/05/2011
– dep. 27/05/2011, Propato e altri, Rv. 250364, escludendo ogni equipollenza tra
l’interrogatorio reso davanti all’A.G. e quello e art. 415 bis, rileva che «È
evidente, allora, come in un quadro di riferimento siffatto, l’interrogatorio
richiesto dall’indagato a seguito dell’invito rivoltogli a norma dell’art. 415-bis
cod. proc. pen., rappresenti un unicum, tanto strutturalmente (perché destinato
a saldarsi all’esito globale e potenzialmente definito delle indagini preliminari)
che funzionalmente (in quanto volto al soddisfacimento di una esigenza difensiva
sul merito di una accusa ormai cristallizzata), per il quale non può neppure
concettualmente evocarsi la categoria della equipollenza, posto che verrebbero
arbitrariamente posti a raffronto atti fra loro ontologicamente eterogenei». Nello
stesso senso, si era pronunciata anche la sezione 6: «La richiesta dell’indagato di
rendere l’interrogatorio al pubblico ministero ai sensi dell’art. 375 cod. proc.
pen., eventualmente presentata nel corso delle indagini preliminari, non ha
valore equipollente alla richiesta di interrogatorio prevista dal comma 3 dell’art.
415 bis cod. proc. pen., che obbliga l’organo dell’accusa ad assumere l’atto di
indagine preliminare; pertanto non è nullo il decreto di citazione a giudizio
emesso senza procedere all’interrogatorio dell’indagato che non ne abbia
avanzato espressa richiesta nel termine di venti giorni dalla notifica dell’avviso di
conclusione delle indagini preliminari, anche se in precedenza lo stesso aveva
3

previsto tra le attività d’indagine e la sua assunzione, non prevista a pena di

reiteratamente espresso la volontà di essere sentito dal pubblico ministero. (Sez.
6, n. 17702 del 03/03/2004 – dep. 16/04/2004, Bordi, Rv. 228471)».

3. Il Tribunale ha rilevato una nullità non prevista, ed emesso una pronuncia
che si pone fuori dal sistema perché ha determinato la regressione del
procedimento sulla base di una nullità non prevista e avulsa, sistematicamente,
da ogni regola o ragione processuale.

trasmissione degli atti al Tribunale per la prosecuzione dell’udienza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli
atti al Tribunale di Tivoli.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2018.

4. Consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la

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