Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1638 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 1638 Anno 2013
Presidente: MACCHIA ALBERTO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
DODA ANTON nato il 22/11/1987, avverso l’ordinanza del
18/06/2012 della Corte di Appello di Venezia
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del dott.
Luigi Riello che ha concluso per l’inammissibilità
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza del 18/06/2012, la Corte di Appello di Venezia
dichiarava inammissibile la domanda di revisione proposta da DODA
Anton avverso la sentenza pronunciata in data 05/11/2008 dal
tribunale di Bergamo.
La Corte rilevava che la domanda era fondata «sull’unico
motivo della minore età del condannato alla data del fatto commesso
(circa un mese prima del compimento degli anni diciotto)».

Di

conseguenza, poiché, a tutto concedere, il dedotto vizio, integrando

Data Udienza: 12/12/2012

una causa di nullità della sentenza, avrebbe potuto essere dedotto in
Cassazione, e non poteva giammai comportare il proscioglimento del
condannato che è condizione per l’esperibilità del rimedio
straordinario della revisione, l’istanza doveva essere dichiarata

2. Avverso la suddetta ordinanza, il Doda, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo che,
poiché non era proponibile l’incidente di esecuzione, allora, non
restava che come unico mezzo di impugnazione l’istituto di revisione
per porre rimedio all’errore che era stato commesso nel processo
conclusosi con il passaggio in giudicato della sentenza che lo aveva
condannato alla pena di anni sette ed E 3.000,00 per rapina
aggravata.
3. La doglianza, nei termini in cui è stata dedotta, è
manifestamente infondata.
Il ricorrente, infatti, non invoca alcuno dei tassativi casi previsti
dall’art. 630 cod. proc. pen. – ossia uno di quei casi che, se accertati,
portano al proscioglimento del condannato ex art. 631 cod. proc.
pen. — essendosi limitato a dedurre una pretesa nullità verificatesi
nel giudizio di merito (incompetenza funzionale) che, però, in quanto
non rilevata, è ormai passata definitivamente in giudicato (Cass.
45603/2010).
Di conseguenza, correttamente, la Corte territoriale ha
dichiarato l’inammissibilità della domanda di revisione,
inammissibilità che dev’essere ribadita anche in questo grado stante
la manifesta infondatezza del ricorso: alla relativa declaratoria
consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al

2

inammissibile.

versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma
che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in 1.000,00.

DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
E 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 12/12/2012
IL PR SIDENTE
(Dott. Al
IL CONSI L RE EST.
(Dott. G.

o)

Macchia)

P.Q.M.

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