Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16376 del 08/02/2018
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16376 Anno 2018
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BORDONARO GIUSEPPE nato il 19/06/1951 a CALTANISSETTA
avverso l’ordinanza del 03/11/2017 del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di
CALTANISSETTA
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI.
Data Udienza: 08/02/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall’interessato.
Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto
2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa
la facoltà dell’imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente
ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso
sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma
dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
103 del 2017.
Se g ue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
La circostanza che la causa d’inammissibilità è frutto di una modifica
normativa di poco precedente la proposizione del ricorso, in relazione alla quale è
stato altresì provocato l’intervento delle Sezioni Unite, consente di escludere profili
di colpa che giustifichino la condanna al pagamento della sanzione in favore della
cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
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ROWAI U0S2102,12Ag
Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez.