Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16375 del 08/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16375 Anno 2018
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: DI GIURO GAETANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LAMSALLA HAMID nato il 15/08/1975

avverso la sentenza del 06/07/2011 del GIUDICE DI PACE di TRENTOLA
DUCENTA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;

Data Udienza: 08/02/2018

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Trentola Ducenta dichiarava
Lamsalla Hamid responsabile del reato di cui all’art. 10 bis d. Igs. n. 286 del 1998 e lo
condannava alla pena di euro 5.000,00 di ammenda, convertita nella sanzione sostitutiva
dell’espulsione immediata.
2. Avverso detta sentenza è stato proposto appello, convertito in ricorso per cassazione

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell’art. 610, comma
5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto proposto da non
legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori,
a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente proposto come appello, poiché il principio
di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non
può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente
regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004,
Terkuci, Rv. 228119).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti
ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n.
186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma l’ 8 febbraio 2018.

attesa l’inappellabilità della sentenza in _quanto condanna alla sola pena dell’ammenda.

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