Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16374 del 08/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 16374 Anno 2018
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GENTILE DOMENICO nato 1111/11/1992 a MOLFETTA

avverso l’ordinanza del 28/09/2017 del TRIBUNALE di BARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Data Udienza: 08/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Domenico Gentile, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per
cassazione avverso l’ordinanza pronunciata il 28 settembre 2017, con cui il
Tribunale di Bari, giudice di appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., aveva
confermato quella della locale Corte di assise di appello, emessa il 21 giugno 2017,
di reiezione dell’istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere in arresti
domiciliari.

predetta Corte di assise di appello aveva condannato Gentile alla pena di
quattordici anni di reclusione, per concorso, ai sensi dell’art. 110 cod. pen., in
omicidio e rapina aggravata; fatti commessi in Ruvo di Puglia, il 13 aprile 2012.

2. Nell’unico articolato motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt.
274 e 299 cod. proc. pen, l’omessa adeguata valutazione degli elementi addotti a
sostegno dell’attenuazione delle esigenze cautelari nonché il travisamento del
fatto.

3. Nelle more del presente giudizio questa Corte, con sentenza pronunciata
all’esito dell’udienza pubblica del 26 ottobre 2017, ha respinto il ricorso proposto
dall’imputato avverso la sentenza di condanna di secondo grado, divenuta per
l’effetto irrevocabile nei suoi confronti.
Al titolo cautelare di restrizione si è così sostituito, sin dalla sua formazione
(Sez. 5, n. 19647 del 19/04/2011, Gagliardi, Rv. 250179), il titolo esecutivo,
rappresentato dalla condanna definitiva a pena detentiva.
L’impugnazione dell’imputato avverso il provvedimento cautelare deve essere
pertanto dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse (Sez. 3,
n. 46795 del 20/11/2008, Ambesi, Rv. 242267), senza che a ciò consegua né la
condanna alle spese processuali né quella al pagamento della sanzione pecuniaria
(Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; da ultimo, Sez. 3, n. 8025 del
25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso 1’08/02/2018

2

Con sentenza 16 giugno 2015, essa stessa impugnata in cassazione, la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA