Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16372 del 18/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16372 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: BINENTI ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GUGLIARA LUIGI nato il 27/07/1968 a RIVOLI

avverso l’ordinanza del 07/07/2017 del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di
CALTANISSETTA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;
lette le conclusioni del PG ANTONIO MURA, che ha chiesto di dichiarare il ricorso
inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di
Caltanissetta rigettava l’istanza di concessione di misure alternative alla
detenzione avanzata da Luigi Gugliara, in relazione alla pena residua di anno uno
e mesi sei di reclusione in esecuzione nei confronti dello stesso, come da
provvedimento di cumulo emesso dal pubblico ministero il 31 maggio 2017.

2. A ragione, rilevava che nessuna di dette misure appariva idonea a
favorire la rieducazione dei condannato saiveguardando il pericolo di reiterazione
dei reati, tenuto conto del percorso criminale evidenziato dai precedenti per fatti
commessi dai 1992 ai 2010 che non consentiva di valorizzare né la condotta
regolare tenuta in carcere né !e re azioni di sintesi in atti, avuto riguardo pure

Data Udienza: 18/01/2018

alle misure più conterkive, e ciò anche tenuto conto che il programma di
recupero proposto, a fronte della condizione di tossicodipendenza, in quanto
ambulatoriale non assicurava la salvaguardia di dette esigenze di prevenzione.

3.

Propone ricorso per cassazione il Gugliara tramite il difensore,

lamentando violazione di legge, nonché assenza ed altri vizi della motivazione.
Attraverso il semplice rinvio ai precedenti non si era tenuto conto dei tempi
e della natura dei reati, commessi in giovane età e in epoca non successiva al

fino alla carcerazione del 24 gennaio 2017, cioè in un lungo arco di tempo in cui
non si era più avuta la commissione di reati e all’esito del quale il SER. T. aveva
espresso un giudizio positivo in ordine all’affidamento in prova terapeutico.
Sicché, considerato pure che neanche si era valutata ia condotta in carcere,
risultava omessa la necessaria valutazione della personalità del condannato,
tanto più in relazione alle limitazioni assicurate dalla detenzione domiciliare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

2. Il Tribunale di sorveglianza ha posto, anzitutto, in evidenza il lungo
percorso criminale del Gugliara (ci. ’68) rappresentando condotte delittuose che
non si riducono a quelle citate nel ricorso e, quanto alle violazioni della disciplina
sugli stupefacenti, non si manifestano in termini semplicemente riconducibili allo
stato di tossicodipendenza, rinvenendosi per di più fatti caratterizzate anche da
violenza e minaccia (si consideri la fattispecie di illecita concorrenza), del pari
commessi nell’anno 2010 e all’origine delle pene di cui al cumulo in esecuzione.
In forza di ciò dunque la motivazione del provvedimento, prendendo atto al
contempo del protrarsi del successivo periodo di detenzione, ha dato conto delle
valutazioni riservate al giudice di merito alla base di un primo apprezzamento
negativo in chiave prognostica ai fini del diniego delle chieste misure alternative,
sotto il profilo della resistenza e dei rischio della reiterazione di allarmanti
manifestazioni criminali, in caso di ammissione alle chieste misure alternative.
E’ vero che il giudizio ai fini in questione non può fermarsi a tali valutazioni
non pretendendosi che sia aia intervenuto un completo percorso risocianzzante,
ma in casi come quelli sopra rappresentati dalla motivazione adottata dal
provvedimento è tuttavia necessario scorgere già durante la detenzione concreti
segnali che possano fare intravedere un percorso positivo almeno in itinere.

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2010, nonché dei programmi presso il SER. T. volontariamente avviati dal 2011

Segnali però motivatamente non ravvisati, considerandosi che la sola
osservanza delle primarie regole carcerarie, a fronte dell’assenza di altri dati da
cui desumere una prima rivisitazione critica, non poteva risultare indicativa.
Le doglianze contenute nel ricorso contestando tali conclusioni,
propriamente rimesse al giudizio di merito, non danno contezza di elementi di
segno contrario decisivi e tuttavia non valutati, ma si limitano a far riferimento
ad una positiva sperimentazione del programma di recupero terapeutico che
appare del tutto evanescente, non cogliendosi reali indicazioni favorevoli neppure

addirittura nel 1995 (pertanto con esiti già risultati in seguito privi di effetti) e al
solo «sufficiente interessamento» a programma riabilitavo con somministrazione
di farmaci sostitutivi a partire dai 2014 durante il periodo di arresti domiciliari.
A fronte di ciò, dunque, quel che è rimasto rappresentato è la semplice
disponibilità del Ser. T. a prendere nuovamente in carico il Gugliara fuori dal
carcere nell’ambito del proposto programma con modalità solo ambulatoriali.
Sicché, neanche sul punto gli apprezzamenti negativi espressi dai giudici di
merito, che fanno pure riferimento all’insufficienza delle modalità del programma
ambulatoriale proposto ai fini dell’affidamento terapeutico, restano disancorati
dagli elementi acquisiti e pertanto qui sindacabili sotto il profilo motivazionale,
non essendosi allo stesso tempo mancato di spiegare, in linea con le premesse
sulle manifestate allarmanti tendenze criminali, come nella situazione data anche
le stesse misure alternative più contenitive dell’affidamento in prova al servizio
sociale (in particolare la detenzione domiciliare) siano state giudicate inidonee.
Del resto, le osservazioni già svolte si prestano altresì ad evidenziare,
quanto ai presupposti per l’ammissione all’affidamento in prova in casi
particolari, che neppure si è omessa la doverosa valutazione delle possibilità di
recupero tramite il programma proposto pur in costanza di persistenti profili di
pericolosità e però sempre in termini compatibili con le esigenze di difesa sociale,
essendosi giunti infatti ad un responso negativo a tal riguardo sulla base di
spiegazioni supportate da apprezzamenti che non manifestano decisive carenze.

3. Da tutto quanto sopra osservato discende dunque il rigetto del ricorso,
con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

dalla documentazione allegata, ove si fa riferimento ad una prima presa in carico

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 18 gennaio 2018

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