Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16371 del 18/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 16371 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: BINENTI ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GOMES VICTOR nato il 24/12/1990

avverso il decreto del 12/04/2017 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di TORINO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;
lette le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso,
con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Presidente del Tribunale di
sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile l’istanza di Gomes Victor volta ad
ottenere l’ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale o alla
detenzione domiciliare, ritenendo la manifesta infondatezza delle richieste,
giacché, come attestato dal verbale di vane ricerche, neppure era stato possibile
acquisire informazioni in ordine alla dimora e l’ambiente di inserimento in futuro.

2. Propone ricorso per cassazione il Gomes tramite il difensore, lamentando
violazione di legge e vizio della motivazione, sul rilievo che la decisione si era

basata su un verbale di vane ricerche del tutto insufficiente, non essendosi

Data Udienza: 18/01/2018

compiuto alcun dovuto approfondimento, anche attraverso verifiche sui luoghi, in
ordine all’effettivo domicilio all’indirizzo indicato presso la persona ospitante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile poiché non prospetta alcuna violazione di legge
né vizi della motivazione, ma mostra solo di volere assegnare un significato
alternativo a quanto constatato nel provvedimento, e ciò sulla base di mere

2. In buona sostanza si sostiene che, pur non comparendo la persona che
avrebbe dovuto ospitare il ricorrente fra i condomini dello stabile indicato e non
essendo risultata poi tale persona residente ovvero domiciliata in quel luogo o in
altro a Cagliari, le ricerche della polizia giudiziaria avrebbero dovuto altresì
svilupparsi tramite altre indagini interpellando condomini ed abitanti della zona.
Ciò in un contesto di indicazioni che non espongono come detta persona,
sulla base di un affidabile titolo, avrebbe occupato l’appartamento di cui trattasi
in modo da potere fornire al ricorrente una dimora in cui abitare nel prosieguo in
un ambiente di vita e relazionale idoneo all’esecuzione della misura secondo
modalità in concreto in grado di assicurare gli effetti risocializzanti perseguiti.
Ne deriva pertanto che i rilievi come proposti, anche a prescindere da
quanto si è osservato sulle modalità delle ricerche, non hanno alcuna attitudine a
introdurre elementi idonei a sovvertire gli esiti motivazionali in sede di merito.

3. Dalla conseguente declaratoria di inammissibilità, discende la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa,
della somma determinata in euro 2000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2018

asserzioni manifestamente prive di decisività rispetto alle conclusioni adottate.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA